COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 3/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: ULISSE ROSARIO DI DIO (VIOLAZIONE ART. 30 – NUOVO STATUTO F.I.G.C.) E ART. 15 – CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – PROCEDIMENTO N. 61/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 3/01/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: Procura Federale a carico di: ULISSE ROSARIO DI DIO (VIOLAZIONE ART. 30 – NUOVO STATUTO F.I.G.C.) E ART. 15 – CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA - PROCEDIMENTO N. 61/A Il Procuratore Federale, rilevato che con nota del 24 Maggio 2007, il Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti ha evidenziato che in data 15 Febbraio 2007 l’arbitro effettivo Di Dio Ulisse Rosario ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna una denuncia-querela nei confronti di alcuni tesserati che lo avrebbero colpito in occasione della gara del Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile Serie C2 Olimpia Casteldaccia – Villabate del 25 Novembre 2006; Considerato che: - al fine di presentare la denuncia-querela indicata, con nota del 14 Dicembre 2006, l’interessato ha chiesto l’autorizzazione per adire le vie legali ma con nota in data 10 Gennaio 2007, la Segreteria Federale, non ravvisando le gravi ragioni d’opportunità, ha negato l’autorizzazione ad adire le vie legali; Considerato in particolare che nell’ipotesi di reati non perseguibili di ufficio, come nella specie, la presentazione di una querela in difetto di autorizzazione federale costituisce, ai sensi dell’Art. 11-bis (oggi Art. 15) del Codice di Giustizia sportiva, violazione del vincolo di cui all’Art. 7, comma 2 (oggi Art. 30) dello Statuto; Ritenuto, quindi, che la condotta sopra descritta integra gli estremi della violazione di cui agli artt. 11.bis (oggi Art. 15) del Codice di Giustizia sportiva, violazione del vincolo di cui all’Art. 27, comma 2 (oggi Art. 30) dello Statuto ascrivibile a Di Dio Ulisse Rosario, per aver adito le vie legali nei confronti di altri tesserati F.I.G.C. per fatti inerenti e connessi con l’attività tecnica sportiva nonostante il diniego in data 10 Gennaio 2007 da parte della Segreteria della F.I.G.C.; diniego intervenuto nel termine di sessanta giorni dalla richiesta avanzata il 14 Dicembre 2006; Ritenuta la competenza della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia ex Art. 30 del vigente C.G.S. appartenendo il Di Dio all’Organo Tecnico Regionale; Vista la proposta del Sostituto Procuratore ed approvata dal Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri; Visto l’Art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva deferisce Alla Commissione Disciplinare Territoriale – C.R. Sicilia: Di Dio Ulisse Rosario, per rispondere della violazione di cui all’Art. 27, comma 2, (oggi Art. 30) dello Statuto della F.I.G.C. nonché della violazione di cui all’Art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Contestati i superiori addebiti le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che avrà luogo Martedì 18 Dicembre 2007, presso i locali della Federcalcio Via Ugo La Malfa 122 Palermo, con inizio alle ore 15.30; Il termine perentorio per produrre memorie difensive, controdeduzioni, richiesta audizione testi, con indicazione delle generalità complete ed il relativo recapito con la trascrizione delle domande cui i testi saranno escussi, scadrà improrogabilmente giorno 13 Dicembre 2007 ore 18.00. Alla predetta udienza il soggetto deferito non si è presentato ne ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ne ha prodotto memoria difensiva o quant’altro utile a difesa. E’ presente, come rappresentante dell’A.I.A. il Sig. Busalacchi Giovanni di Palermo, Il Presidente della Commissione Disciplinare territoriale in mancanza di opposizioni, eccezioni o quant’altro attinente al caso in esame, raccoglie le conclusioni e le richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito trascritte: “Ritenere il Sig. Ulisse Rosario Di Dio, responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, debitamente notificatogli, infliggendogli la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività in qualsiasi ruolo della F.I.G.C. per anni 1 (uno)”: Il deferimento in esame trova la sua proposizione nella accertata violazione del precetto regolamentare sancito all’Art. 30 del nuovo Statuto della F.I.G.C. e consequenziale applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva. Tenuto conto che nel merito non è abbisognevole ne previsto alcun accertamento o attività istruttoria poggiando, il caso di che trattasi su documenti comprovanti i poteri decisionali di esclusiva competenza degli Organi centrali preposti in materia ; Dato atto dell’assenza totale, alquanto sintomatica, di qualsivoglia attività contestativa e difensiva da parte del soggetto deferito, debitamente convocato; Visto l’Art. 30 del nuovo Statuto della F.I.G.C., e l’Art. 1, comma 1) ; l’Art. 15, Codice di Giustizia Sportiva: DELIBERA: Ritenere il Sig. Di Dio Ulisse Rosario responsabile del capo di imputazione di cui all’atto del rinvio a giudizio, infliggendogli la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività in qualsiasi ruolo della F.I.G.C. per anni 1 (uno); La presente va notificata alla Presidenza Federale, all’A.I.A – Via Tevere 9 Roma, all’A.I.A. Sezione di Enna, al C.R.A. Sicilia Palermo, all’interessato Sig. Di Dio Ulisse Rosario, nonché alla Procura Federale F.I.G.C. – ROMA.
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