COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 049 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Amaranto, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai giocatori De Simone Francesco e Rotelli Bruno per quattro gare, all’allenatore Benni Paolo fino al 26/03/2008 ed al calciatore Mori Valerio fino al 26/08/2008 (C.U. n. 16 del 31/10/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 049 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Amaranto, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai giocatori De Simone Francesco e Rotelli Bruno per quattro gare, all’allenatore Benni Paolo fino al 26/03/2008 ed al calciatore Mori Valerio fino al 26/08/2008 (C.U. n. 16 del 31/10/2007) Il Gruppo Sportivo Amaranto, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto, in data 27 ottobre 2007, nel corso dell’incontro disputato contro la società ospitante Livorno Nord Pontino. Il G.S. motivava così le proprie decisioni: A carico del calciatore De Simone Francesco squalifica per quattro gare “A fine gara offendeva il D.G. e gli organi federali (sanzione aggravata per capitano).” A carico del calciatore Rotelli Bruno squalifica per quattro gare “A fine gara offendeva e minacciava più volte il D.G.” A carico dell’allenatore Benni Paolo squalifica fino al 26/03/2008 “Espulso per aver rivolto frase offensiva al D.G. alla notifica si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e, con un gesto di stizza, afferrava il braccio destro del D.G. strattonandolo e provocandogli lieve dolore e offendendolo nel contempo, di poi si posizionava all'esterno del recinto di gioco reiterando offese e minacce.” A carico del calciatore Mori Valerio squalifica fino al 26/08/2008 “A fine gara si avvicinava al D.G. afferrandolo per un braccio con forza, stringendolo e provocandogli lieve dolore accompagnando il gesto con frase offensiva.” La Società reclamante, con un ricorso ben motivato, analizza singolarmente le violazioni contestando comunque in toto la versione arbitrale; non vi sarebbero state condotte illecite ad eccezione di poche intemperanze verbali. Per quanto concerne invece tutti gli atti di aggressione fisica compiuti nei confronti dell’arbitro, la società contesta recisamente la sussistenza dei medesimi giungendo ad affermare che, per quanto riguarda la posizione del Benni, sarebbe stato il D.G. ad afferrare il braccio dell'allenatore (già espulso) perché reo di non volersi allontanare celermente dal terreno di giuoco; lo stesso Benni avrebbe successivamente reagito con qualche parola di troppo ammonendo comunque l'arbitro di “...buttare giù le mani” evitando comunque ogni contatto fisico con il medesimo. In seguito avrebbe ottenuto il permesso di posizionarsi in un luogo adiacente al campo dal quale poteva dare disposizioni alla squadra ma senza comunque mai giungere ad offendere o minacciare l'arbitro. Il giocatore Mori avrebbe semplicemente chiesto all'arbitro in modo “concitato, ma mai offensivo” quanto tempo avesse concesso di recupero senza però aver alcun contatto fisico con il medesimo. Il calciatore De Simone avrebbe solo criticato il D.G., al termine della partita, per alcune decisioni adottate nel corso della gara mentre Rotelli Bruno, pur utilizzando un tono sbagliato, avrebbe chiesto esclusivamente delucidazioni sulla mancanza di dialogo in campo. Per tali ragioni la società, ritenendo eccessive, nella loro entità, le squalifiche inflitte chiede una riduzione della sanzione in favore dei propri tesserati. Le posizioni dei giocatori De Simone Francesco e Rotelli Bruno venivano trattate, per esigenze connesse all'esiguità delle squalifiche (anche in considerazione dei tempi tecnici dettati dalle Carte Federali), nell'udienza del 16 novembre 2007 e le relative decisioni erano comunicate nel telegramma del 17 novembre 2007 alla società reclamante; avvertiva inoltre il Gruppo Sportivo Amaranto (pur nella nebulosità della richiesta di partecipazione contenuta nel reclamo) che, nella successiva udienza, la C.D.T. avrebbe giudicato le posizioni dell'allenatore Benni Paolo e del calciatore Mori Valerio. All’udienza del 23 novembre 2007, il Presidente della società, regolarmente convocato per l'audizione personale, non si presentava né forniva delega ad altro soggetto per rappresentarlo e pertanto la C.D. , riteneva l'intero fascicolo in decisione. Il reclamo merita parziale accoglimento. Occorre preliminarmente precisare che le Carte federali, in omaggio alle quali non possono essere accolte alcune istanze probatorie avanzate dalla difesa (art. 31 C.G.S.), conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle. Il D.G. inoltre nel supplemento, espressamente richiesto da quest’organo giudicante, provvede a ripercorrere l’intero atto d’impugnazione particolareggiando e specificando ulteriormente quanto dedotto nell’originario rapporto di gara con ciò smentendo alcune delle tesi difensive proposte; conferma invece, di aver distintamente sentito le frasi irriguardose e minacciose proferite dai quattro tesserati Amaranto meglio dettagliate nel rapporto di gara. Per quanto concerne la posizione dell’allenatore il D.G. è preciso nello specificare il comportamento estremamente irriguardoso e minaccioso tenuto dal Benni sia nel corso della competizione che successivamente; l’arbitro poi si dichiara assolutamente certo di non aver mai autorizzato l'allenatore a sostare nei pressi della recinzione, elemento che risulta del tutto logico e coerente considerato che tale autorizzazione avrebbe sostanzialmente privato di efficacia il provvedimento di espulsione appena adottato. Il fatto poi che il Benni ricoprisse la carica di allenatore onerava il medesimo di una maggior attenzione nell’ottemperanza a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra, giustificando pienamente, in considerazione del tenore delle frasi pronunciate e della pervicacia e durata delle condotte illecite, l'entità della squalifica comminata. Anche per quanto concerne il Calciatore Mori il D.G., confermando la sussistenza del gesto violento associato alle frasi incriminate, esclude di aver posto in essere – come ipotizzato nel reclamo - qualsivoglia atteggiamento provocatorio che abbia potuto, anche minimamente, giustificare la reazione scomposta del giocatore. Parimenti, per quanto concerne sia Benni che Mori, entrambe le azioni risultano oggettivamente dotate di un certo grado di aggressività tanto che nei due episodi il D.G. attesta di avere provato “lieve dolore”; le condotte associate alle espressioni irriguardose e minacciose pronunciate nell’immediatezza dall'allenatore e dal calciatore esprimono in modo inequivoco la volontarietà di entrambi i gesti. Nel supplemento però l'arbitro chiarisce che, per quanto attiene la posizione del calciatore Rotelli, le frasi sarebbero state pronunciate in un unico contesto temporale evidenziando l'insussistenza della recidiva contestata con ciò imponendo una rideterminazione della squalifica comminata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo del Gruppo Sportivo Amaranto limitatamente alla posizione del calciatore Rotelli Bruno riducendo la squalifica da quattro a tre giornate. Conferma nel resto le decisioni dell’organo di primo grado e dispone la restituzione della relativa tassa.
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