COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 057 stagione sportiva 2007 / 08 Impugnazione della S. Cassiano a Vico, avverso la squalifica del calciatore Sig. SANTARLASCI ANGELO GIUSEPPE, per quattro gare, inflitta dal G.S. provinciale di Lucca (Com. Uff. n. 18 del 8 novembre 2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 057 stagione sportiva 2007 / 08 Impugnazione della S. Cassiano a Vico, avverso la squalifica del calciatore Sig. SANTARLASCI ANGELO GIUSEPPE, per quattro gare, inflitta dal G.S. provinciale di Lucca (Com. Uff. n. 18 del 8 novembre 2007). Con gravame proposto in carta libera, la intestata società – il tenore espositivo si esprime in prima persona e pare riferibile allo stesso calciatore - adiva questa C.D. chiedendo la revoca/riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. SANTARLASCI che il G. S. Provinciale di Lucca aveva così motivato: “A fine gara dava una spinta ad un calciatore avversario e offendeva e minacciava il D. G., ma veniva trattenuta a forza dai suoi compagni”- Deduceva la reclamante che il proprio tesserato aveva spostato con le mani il portiere avversario, che stava dando la mano all’arbitro, “senza spinta”, per chiedere delucidazioni a quest’ultimo circa la presenza indebita in campo di due persone. Non ammesso a quel colloquio dal DG, il calciatore aveva esclusivamente proferito frasi offensive; in ragione di ciò, comunque, la sanzione era sproporzionata meritando pertanto una attenuazione. L’arbitro chiaramente ha descritto, l’accaduto, nel rapporto, “…A fine partita il SANTARLASCI mentre il portiere del Fornoli mi dava la mano, gli dava una spinta a mani aperte sulla schiena e si rivolgeva a me, dicendomi “…sei un cretino se mi butti fuori ti spacco tutto e ti aspetto fuori, basatrado…”, tre suoi compagni lo hanno trattenuto a forza…”. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del SANTARLASCI, evidentemente percepita, con chiarezza, ed in quanto notatolo nella azione indebita progressiva, preordinata, a colpire l’avversario con detta spinta; quindi proseguita con le offese e le minacce dirette all’arbitro. Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla neppure troppo diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita espressamente dalla Carte Federali. La sanzione stabilita, una volta assentita la responsabilità del soggetto, è del tutto congrua e proporzionata ai moltissimi casi similari, e tiene conto della gravità del gesto iniziale aggressivo verso l’avversario e delle plurime frasi descritte inveite verso il DG, con veemenza tanto da essere impedito nel proseguire dal provvidenziale intervento di terzi . Questo Collegio evidenzia infine come il reclamo attribuito alla società ricorrente e sottoscritto sotto la dicitura “il PRESIDENTE” presenta una firma assolutamente “incompatibile”, diversa anche “a prima vista” rispetto alla sottoscrizione depositata dal legale rappresentate della società TARCHIANI FRANCO, nell’atto di censimento ( copia acquisita al fascicolo): la circostanza e la sospetta “falsità della firma” del reclamo, depone per l’inoltro degli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti . P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti in ordine alla genuinità o meno della sottoscrizione del reclamo.
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