COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 052 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dal sig. Bonadies Alfredo avverso la decisione del G.S. Territoriale che lo ha squalificato fino al 02.01.2008. C.U. N° 20 del 02.11.2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 29/11/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 052 stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dal sig. Bonadies Alfredo avverso la decisione del G.S. Territoriale che lo ha squalificato fino al 02.01.2008. C.U. N° 20 del 02.11.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la squalifica fino al 02.01.2008 al calciatore Bonadies Alfredo poiché offendeva con un pesante epiteto razziale un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento propone reclamo il calciatore in proprio. Questi non nega la frase razzista, ma evidenzia il contesto in cui è stata proferita e lo spavento subito a seguito di un intervento falloso di un avversario. In sintesi, quindi, la frase sarebbe stata frutto di un momento di irrazionalità legato allo spavento, alla foga agonistica e al particolare momento che sta vivendo il ragazzo, come risulta agli atti. Il tesserato conclude con la richiesta di audizione personale. All’odierna udienza, presente il tesserato assistito e rappresentato dal padre, il reclamante insiste per l’accoglimento del reclamo, precisando ed illustrando, con apprezzabile garbo e pacatezza – ma senza sottrarsi alle proprie responsabilità - le motivazioni già agli atti. La Commissione Disciplinare osserva: Non vi è alcun dubbio che la frase pronunciata, come si evince dal rapporto di gara, abbia tenori razzisti, e che pertanto sia particolarmente deprecabile e odiosa, contraria a qualsiasi principio civile e sportivo. E’stato già scritto, da questo Collegio, che gli Organi di Giustizia prestano la massima attenzione su episodi di questa natura, e come le stesse norme siano state improntate a criteri di massima severità sull’argomento. La sanzione irrogata dal Primo Giudice, pertanto, appare senz’altro congrua e conforme con l’accaduto alla luce del rapporto di gara. In altri termini, e a scanso di qualsiasi equivoco interpretativo, bene ha agito il Giudice Sportivo nel calibrare la squalifica. Come già accaduto in altra occasione (C.U. n° 22 del 23.11.2006), però, in questa sede, nella fattispecie in esame, sono emersi alcuni aspetti e sfumature che a giudizio di questo Organo Giudicante appaiono determinanti per una rivisitazione della sanzione. Si tratta, lo si ribadisce nuovamente per estrema chiarezza, di valutazioni che ha potuto fare questa C.D. alla luce del reclamo e dell’audizione, valutazioni che pertanto non potevano essere effettuate dal Giudice Sportivo il quale, si ripete, ha ben calibrato la squalifica al tesserato sulla base del rapporto arbitrale. Le modalità difensive del tesserato e i toni utilizzati, le tesi e le argomentazioni proposte, quindi, lasciano un certo margine per rideterminare la squalifica, ribadendo comunque che l’episodio si può annoverare fra i peggiori che possono accadere in un contesto sportivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al sig. Bonadies Alfredo fino al 18.12.2007. Dispone la restituzione della tassa.
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