COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 081 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Usd Pieve San Paolo Capannoli Avverso Squalifica Calciatore Picchi Fabio Per 3 Gg. (C.U. N° 23 Del 22117)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 081 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo Usd Pieve San Paolo Capannoli Avverso Squalifica Calciatore Picchi Fabio Per 3 Gg. (C.U. N° 23 Del 22117) Propone rituale reclamo la U.S.D. Pieve San Paolo Capannoli avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “ Per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, pur ammettendo l’episodio, contesta che il calciatore non sarebbe stato espulso direttamente ma per somma di ammonizioni, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere sanzionato solo per una giornata. La C.D. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Dall’esame del rapporto emerge chiaramente come le frasi pronunciate dal Picchi siano almeno irriguardose, sempre a non voler rilevare in tali frasi una velata minaccia, poiché qualora il primo giudice avesse ravvisato anche la sfumatura intimidatoria, ben avrebbe potuto sanzionare più severamente il calciatore. Non rileva minimamente se l’arbitro abbia sancito l’espulsione del Picchi con il doppio giallo, o col rosso diretto, l’Arbitro è giudice in campo e decreta l’espulsione del giocatore, riferendo nel rapporto i fatti che hanno portato all’espulsione, trascrivendo le frasi pronunciate etc.; egli non stabilisce certo l’entità della sanzione, cosa che invece è di competenza del Giudice Sportivo, il quale dal tenore delle frasi riportate dal D.G., decide se in calciatore abbia tenuto comportamento irriguardoso, o ingiurioso o addirittura intimidatorio, aggravando in ciascun caso la sanzione qualora, come nel caso di specie, il calciatore rivestiva la qualifica di capitano La C.D. è chiamata a giudicare il reclamo confermando o diminuendo o addirittura aggravando la sanzione comminata dal primo giudice, e, quando questi ha comminato una sanzione equa la conferma respingendo il reclamo. Nel caso in esame non vi possono essere dubbi sulla irriguardosità delle frasi pronunciate dal Picchi ed essendo egli capitano giusta è la sanzione comminata dal G.S.. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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