COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 079 stagione sportiva 2007/08. reclamo della soc. Zenith Superga avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica Pantaleoni Francesco fino al 15.03.2007. (C.U 22 del 15.11.2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 6/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 079 stagione sportiva 2007/08. reclamo della soc. Zenith Superga avverso dec. G.S.T Toscana. Squalifica Pantaleoni Francesco fino al 15.03.2007. (C.U 22 del 15.11.2007) Con reclamo inoltrato in data 23 novembre 2007, la soc. Zenith chiede una revisione del provvedimento in oggetto indicato, assunto in primo grado, a seguito di fatti e situazioni verificatesi in occasione dell’incontro Lanciotto Campi - Zenith del 01.11.2007. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 46 comma 4 Codice Giustizia Sportiva. Osserva il Collegio come il dettato regolamentare indichi in sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare, il termine ultimo e perentorio per l’inoltro del reclamo. Nel caso di specie, la società Zenith, ha prodotto il ricorso in data 23 Novembre 2007 , un giorno oltre il termine che si ripete essere perentorio. P.Q.M. La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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