COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 091 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’ U.S Poliziana avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Fei Luca (C.U. n. 24 del 29/11/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 091 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’ U.S Poliziana avverso alla squalifica per tre giornate del giocatore Fei Luca (C.U. n. 24 del 29/11/2007) Il provvedimento adottato nei confronti del giocatore identificato in oggetto - con riferimento ai fatti accaduti nel corso della partita, disputatasi in data 25/11/2007 tra la società Poliziana e Laterina - veniva così motivato dal G.S.: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Nell’impugnazione la società, nega la sussistenza di qualsiasi gesto violento asserendo che i fatti si siano svolti in maniera diversa da quanto percepito dal D.G. Sostinene infatti che, il proprio calciatore e un suo avversario , venivano accidentalmente a contatto nel cercare di recuperare il pallone uscito oltre la linea di fondo.Il contatto faceva cadere il calciatore del Latrina ed il Fei , nel rientrare in campo , trovava lo stesso a terra colpendolo del tutto accidentalmente. Ad avviso di questa C.D. il reclamo non merita accoglimento. Nel rapporto di gara , l'arbitro descrive il fatto: “...a gioco fermo colpiva con un calcio la gamba di un avversario caduto a terra.” La C.D.T. riteneva però necessaria un approfondimento istruttorio teso a verificare la correttezza di quanto dedotto nel reclamo e pertanto provvedeva ad inviare il medesimo atto di impugnazione al D.G. per le sue ulteriori deduzioni. Nel supplemento di gara il D.G. smentiva categoricamente la società Poliziana confermando che l'espulsione del Fei sarebbe avvenuta in seguito ad un episodio avvenuto sotto il suo “diretto controllo”: Trovandosi lo stesso “ad una distanza tale da poter verificare e giudicare con esattezza la dinamica del fatto” Disintegrate in tal modo le tesi della reclamante occorre segnalare che la rappresentazione del D.G. è apparsa dunque coerente, chiara e lineare riportando l’intera fattispecie al gesto di violenza contro un giocatore avversario la cui sanzione minima irrogabile, ex art. 19 co. 4 lett. b) C.G.S., risulta pari a tre giornate; la squalifica pertanto appare corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it