COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 087 stagione sportiva 2007/08. Reclamo proposto dall’U.S.D. Tegoleto avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato per 4 gare il sig. Lachini Francesco. (C.U. N° 24 del 29.11.2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 087 stagione sportiva 2007/08. Reclamo proposto dall’U.S.D. Tegoleto avverso la decisione del G.S. Territoriale che ha squalificato per 4 gare il sig. Lachini Francesco. (C.U. N° 24 del 29.11.2007.) Il Giudice Sportivo Territoriale comminava la squalifica di quattro gare al giocatore Lachini Francesco poiché a fine gara veniva meno ai propri doveri di assistenza e protezione verso il D.G., ponendo in essere atteggiamento di contestazione ed al contempo rivolgeva frasi irriguardose verso lo stesso. Sanzione aggravata per la qualifica ricoperta. Con il reclamo proposto la società contesta la sanzione irrogata dal Primo Giudice e fornisce la propria versione dei fatti. In particolare la reclamante descrive minuziosamente una serie di episodi non tecnici che si sono verificati nel corso della gara e che hanno avuto come protagonista – a dire della società – tanto il pubblico quanto il Direttore di Gara. Si preoccupa, la società, più di indicare presunte responsabilità arbitrali che fornire elementi utili per un’eventuale riduzione della squalifica, ed arriva in buona sostanza a giustificare il comportamento del proprio tesserato, comportamento derivato dall’asserito anomalo agire del D.G., tanto da pervenire ad ulteriori frasi irriguardose ed offensive, nello stesso corpo del reclamo, nei confronti dell’Ufficiale di Gara. Sostiene, l’USD Tegoleto, che la frase attribuita al capitano Lachini e descritta nel rapporto arbitrale non sia “affatto irriguardosa ma perfettamente calzante con la situazione creatasi…”. Alla luce di questi elementi, in particolare la mancanza di una valida e coerente difesa, non si ravvisano motivi per una riduzione della sanzione, stante anche la sostanziale conferma dei fatti da parte del D.G. nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori. Il tenore del reclamo, le frasi ivi contenute unitamente ai giudizi e alle frasi rivolte al Direttore di Gara, suggeriscono, ad avviso di questo Collegio, un esame da parte della Procura Federale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, con conseguente incameramento della tassa. Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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