COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 095 – stagione sportiva 2007/08. Reclamo della soc. Signa 1914 avverso esito gara Gambassi – Signa del 01.12.2007. La C.D.T , preso atto del reclamo ad essa indirizzato, rilevato come lo stesso sia di competenza del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione di Firenze ai sensi dell’art 29 comma 7 C.G.S , lo trasmette a tale Organo di giustizia per gli adempimenti necessari. 064 STAGIONE SPORTIVA 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A. F. Firenze Calcio a 5, avverso la squalifica fino al 31/01/08 del calciatore Sartoni Simone (C.U. n. 18 del 14/11/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 095 – stagione sportiva 2007/08. Reclamo della soc. Signa 1914 avverso esito gara Gambassi – Signa del 01.12.2007. La C.D.T , preso atto del reclamo ad essa indirizzato, rilevato come lo stesso sia di competenza del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione di Firenze ai sensi dell’art 29 comma 7 C.G.S , lo trasmette a tale Organo di giustizia per gli adempimenti necessari. 064 STAGIONE SPORTIVA 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’A. F. Firenze Calcio a 5, avverso la squalifica fino al 31/01/08 del calciatore Sartoni Simone (C.U. n. 18 del 14/11/2007) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al calciatore della società ricorrente durante l’incontro disputatosi, in data 10/11/2007, tra la ricorrente e l'A.S.D. Cascine del Riccio: “A fine gara raggiungeva di corsa il D.G. afferrandola per una spalla e proferendo frasi gravemente irriguardose e dal tono minaccioso nei confronti del medesimo D.G.. Sanzione aggravata perché Capitano.” Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale, quanto stringato reclamo nell’interesse del proprio giocatore negando che il Sartoni abbia avuto un qualsiasi contatto fisico con il D.G. o abbia impedito al medesimo di raggiungere i propri spogliatoi e per tali ragioni chiede una riduzione della sanzione applicata. Il reclamo non merita accoglimento. Le difese spese in sede di reclamo contrastano con la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte federali alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara; il rapporto di gara appare coerente e chiaro nell'identificare sia il giocatore che la condotta illecita posta in essere. Il D.G. inoltre, nel supplemento inviato su tempestiva richiesta della C.D., provvede a ripercorrere l’intero atto di impugnazione dettagliando e specificando ulteriormente quanto dedotto nel rapporto di gara e nel suo allegato. La ricostruzione fornita evidenzia il comportamento irriguardoso, probabilmente imputabile ad un momento di particolare tensione agonistica che non fa però venir meno il fatto e le inevitabili conseguenze che la Giustizia Sportiva prevede in casi analoghi. Colpisce il fatto che il giocatore, prima di tenere tale comportamento illecito, abbia giustificato le frasi successive affermando “Non me ne frega [...] se sono capitano” dimostrando un sostanziale disinteresse sia per il ruolo svolto in campo sia per la sanzione che poteva derivare dal successivo atteggiamento aggressivo. In effetti il reclamo risulta proposto dalla sola società ed il disinteresse del giocatore non può certamente essere coartato da quest'organo di giustizia sportiva che però ritiene fondamentale un periodo di riflessione del Sartoni nel quale il medesimo avrà tempo di rivalutare, magari comodamente seduto sulle tribune, l'opportunità di rivestire ancora il ruolo di Capitano di una squadra di calcio maggiormente consapevole dei relativi oneri che ne derivano. Il capitano di una squadra, unico soggetto legittimato a rapportarsi con il D.G., ha invece l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività e pertanto la sanzione applicata appare corretta e contenuta - considerata l'aggravante del ruolo ricoperto in campo - nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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