COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI 72 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Firenze Ovest che impugna la decisione con la quale il G.S.T. Toscana le ha inflitto l’ammenda di € 500,00. C.U. n. 18 /2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 13/12/2007 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI 72 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Firenze Ovest che impugna la decisione con la quale il G.S.T. Toscana le ha inflitto l’ammenda di € 500,00. C.U. n. 18 /2007. “ Per aver propri sostenitori, al 20° del 2° tempo, lanciato un petardo che scoppiava all’interno del terreno di gioco. Sanzione comminata ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 6 del C.G.S.” Detta motivazione viene contestata con il reclamo indicato in epigrafe in cui si sostiene che : - si è trattato di un petardo di piccole dimensioni; - poiché lo scoppio è avvenuto in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria si esprime “un forte dubbio” sul fatto che gli autori del lancio possano essere stati propri sostenitori; - il lancio è avvenuto ad opera di ragazzi posti sul terrazzo di un fabbricato che è a ridosso della tribuna e che è caduto in campo dopo aver rotolato sul tetto della stessa. Chiede, infine, la reclamante che venga ammessa la testimonianza di un commissario di campo, di cui fa il nome, presente alla gara, ancorché non in tale veste. In ordine a tale richiesta la Commissione ancora una volta rileva come nei provvedimenti disciplinari non sia consentita l’assunzione di testi. Le argomentazioni della società vengono puntualmente smentite dall’arbitro nel supplemento di rapporto reso a questo collegio, con l’affermare che il lancio è avvenuto certamente dalla tribuna (lato destro guardando dal campo), che gli autori del lancio, quattro o cinque ragazzi, erano sicuramente di parte Firenze Ovest, gli stessi che in più occasioni avevano contrastato decisioni contrarie alla squadra e incitato i calciatori chiamandoli per nome. La puntuale ed esaustiva descrizione dei fatti rilevabile dai rapporti di gara, della quale si riconosce merito al D.G., smentisce in toto le affermazioni della società reclamante. Ciò preclude l’accoglimento della richiesta di annullamento della sanzione posta a conclusione del reclamo. E’ appena il caso di ricordare che il G.S.T. ha applicato correttamente il disposto di cui all’articolo 12, commi 3 e 6 del C.G.S. nella misura minima edittale con ciò riconoscendo che si è trattato di un lancio isolato di un petardo di piccole dimensioni. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone il conseguente incameramento della tassa.
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