COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 045 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Deferimento della Procura Federale per illecito sportivo dei tesserati Marco Stopponi e Alessandro Peruzzi oltre che della Polisportiva Badia Agnano.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 045 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Deferimento della Procura Federale per illecito sportivo dei tesserati Marco Stopponi e Alessandro Peruzzi oltre che della Polisportiva Badia Agnano. La Procura Federale provvedeva al deferimento dei due tesserati e della società in oggetto per rispondere: I primi due della violazione dell'art.li 7 commi 1 e 2 Codice Giustizia Sportiva ( art.li 1-2-3-4 in vigore all'epoca dei fatti ) per aver posto in essere un tentativo di illecito sportivo in occasione della gara Badia Agnano - Camucia del 21.05.2006 valida per la prima giornata di ritorno play/off del campionato dilettanti di terza categoria girone A . Ed inoltre della violazione dell'art. 1 comma 1 Codice Giustizia Sportiva. La società' Badia Agnano per responsabilità' diretta e presunta ai sensi dell'alt. 4 comma 1 e 7 commi 3 e 4 del vigente C.G.S per le violazioni ascrivibili al suo presidente ed al calciatore Peruzzi Alessandro. I fatti di cui al capo di incolpazione traggono origine dalla segnalazione ricevuta dal Comitato Regionale Toscana in data 22 maggio 2006, a firma Alessandro Accioli, Presidente della squadra di calcio di Terza Categoria dilettanti Toscana, A.S.D. Camucia Calcio. Nella missiva si ipotizzava un tentativo di illecito sportivo, finalizzato a conseguire un illecito risultato positivo, avvenuto prima della partita di ritorno dei play-off, nel campionato di Terza Categoria dilettanti Girone A, Camucia Calcio-Badia Agnano. Nei giorni che precedevano la gara indicata il portiere del Camucia, Alessandro Mariotti avrebbe riferito al proprio Presidente di essere stato contattato telefonicamente da un giocatore, Alessandro Peruzzi, suo ex compagno di squadra che però non sentiva da oltre un anno e mezzo. Il 15 maggio 2006, intorno alle ore 22.45, il Mariotti avrebbe ricevuto una telefonata nella quale il Peruzzi, che si sarebbe professato amico anche del Presidente del Badia Agnano, gli avrebbe chiesto se “a livello di squadra” ci fosse stato interesse, da parte del Camucia Calcio, a perdere la gara di ritorno dei play-off che si doveva disputare la successiva domenica 21 maggio 2006. Sentita la risposta negativa del calciatore, il Peruzzi avrebbe dichiarato di non aver bisogno di un immediato riscontro da parte del Mariotti ma di poter attendere che questi si fosse confrontato con il resto della squadra del Camucia Calcio. Il Mariotti, pur non sicuro che si trattasse di una seria proposta, il giorno seguente, ritenne opportuno informare il Presidente della propria squadra, Accioli, che gli suggerì di registra¬re eventuali nuovi contatti telefonici riferibili alla richiesta di “Combine”. Venerdì 19 maggio 2006, due giorni prima della gara, il Mariotti sarebbe stato contattato due volte dalla stessa utenza cellulare intestata al calciatore Peruzzi Il medesimo non avrebbe risposto alla prima telefonata poiché non pronto a registrare la stessa; nella seconda telefonata, il Peruzzi, confermando l'offerta avrebbe dichiarato di chiamare in nome del Presidente del Badia Agnano, il quale sarebbe stato disposto ad offrire € 2000 euro (duemila euro) per far vincere al Badia Agnano la partita dei play off. Il Peruzzi avrebbe inoltre precisato di non guadagnare nulla dall'intermediazione dato lo stretto legame di amicizia con il Presidente; comunque, avrebbe anche confermato la serietà della proposta poiché, “le persone per le quali ho chiamato sono rispettose degli accordi presi". Il Mariotti avrebbe dunque informato il proprio presidente, e questi la Procura federale, dando inizio al procedimento. La Procura, avviate le relative indagini condotte dall'Avv. Massimo Iannetti, poneva a disposizione dell'organo giudicante una serie di deposizioni rilasciate dal Presidente del Camucia, Sig. Accioli, dai calciatori Peruzzi e Mariotti e dall'allora Presidente del Badia Agnano Marco Stopponi. Successivamente l'Ufficio Indagini riteneva necessaria la convocazione dei due calciatori Peruzzi e Mariotti, in una sorta di “confronto”. All'udienza del 14 dicembre 2007 previa regolare convocazione, erano presenti:  in rappresentanza della Procura Federale il sostituto Procuratore Avv. Mario Taddeucci Sassolini;  il Sig. Marco Stopponi assistito e difeso dall'Avv. Silvia Stopponi del foro di Arezzo;  il Sig. Alessandro Peruzzi assistito e difeso dall'Avv. Luca Guidi del foro di Arezzo;  la società Badia Agnano nella persona del Presidente in carica Canestri Corrado assistito e difeso dal Dr. Giacomo Chiuchini del foro di Arezzo. In apertura di dibattimento il Presidente provvedeva ad illustrare brevemente i fatti che avevano dato origine al deferimento, precisando che le difese avevano tempestivamente rivolto istanza istruttoria finalizzata, oltre che alla audizione personale, ad un confronto tra il dirigente Stopponi ed il calciatore Peruzzi e tra il medesimo ed il calciatore Alessandro Mariotti. Venivano inoltre avanzate due eccezioni preliminari inerenti alla mancata notifica della conclusione delle indagini da parte della Procura Federale ex art. 32 C.G.S. a tutti i soggetti e sulla non corretta formulazione dell'atto di incolpazione riferito alla società Badia Agnano, che non riporta il disposto di cui all'art . 4 comma 5 relativo al capo di incolpazione. La C.D.T, in camera di consiglio, con decisione motivata e letta alle parti nel corso d'udienza, ammetteva esclusivamente l'audizione del teste Mariotti rigettando le questioni preliminari sollevate ed autorizzava il sostituto Procuratore alla correzione dell'errore materiale sul capo di incolpazione aggiungendo le parole “art. 4 comma 1 e comma 5” alla contestazione, ben dettagliata nei fatti, mossa alla società Badia Agnano. Aperto il dibattimento veniva introdotto il teste Mariotti Alessandro che confermava integralmente quanto già contenuto in atti; su specifiche domande delle difese, il teste confermava che in realtà non ci sarebbe stato un reale “confronto” poiché il Peruzzi, dopo aver risposto ad alcune domande della Procura, fu allontanato prima che lo stesso Mariotti fosse interrogato. A specifica domanda dell'Avv. Guidi che chiedeva se ci fosse stato un incontro successivo tra i due giocatori e se soprattutto lo stesso Mariotti avesse detto la frase “dentro questa storia mi ci hanno tirato , io non c’entro niente, lo so che tu non c’entri niente” il teste rispondeva di non ricordare l'episodio. Licenziato il Teste Mariotti veniva ascoltato il Sig. Peruzzi, il quale, previa lettura degli atti a sua firma, confermava quanto dichiarato all’Ufficio Indagini lamentando il mancato confronto con il Mariotti. Il Peruzzi giustificava i contatti con il Mariotti poiché, essendo anche allenatore, era interessato a contattare alcuni giocatori in vista di una possibile fusione fra il Cortona ed il Camucia. Ammetteva di conoscere sia il Sig. Stopponi che il Sig. Canestri negando però che uno dei due o entrambi avessero mai chiesto di fare proposte al Mariotti finalizzate ad un illecito. Veniva data dunque la parola al Sig. Marco Stopponi il quale confermava le dichiarazioni a suo tempo fornite all'Ufficio Indagini ed ipotizzava che la vicenda nascesse da una montatura finalizzata ad ottenere una vittoria da parte di una squadra nettamente più debole. Al termine dell'istruttoria il Procuratore Taddeucci Sassolini, ritenendo provati gli addebiti mossi dall'accusa, chiedeva vedersi riaffermare le responsabilità’ di tutti gli incolpati con la conseguente assegnazione delle seguenti sanzioni: Per il giocatore Peruzzi Alessandro 3 anni di inibizione Per l'ex Presidente della società Badia Agnano, Marco Stopponi, 3 anni di inibizione Per la Polisportiva Badia Agnano l’esclusione dal campionato di Competenza ex art. 18 C.G.S.. Provvedeva in tal senso a depositare alcune decisioni C.A.F. adottate con riferimento in ordine a decisioni relative a casi analoghi. La difese adottavano una linea comune evidenziando le contraddizioni del teste Mariotti che avrebbe definito “scherzose” le telefonate fatte dal Peruzzi sottolineando come i successivi risultati conseguiti sul campo abbiano invece dimostrato la superiorità della squadra del Badia Agnano rispetto alla compagine avversaria. Non vi sarebbe stato alcun interesse da parte della società Badia Agnano, del suo Presidente e del supposto intermediario nel porre in essere un tentativo di illecito rischiando sanzioni disciplinari per vincere una gara contro una squadra palesemente più debole. Lo stesso Mariotti avrebbe, di fatto, confermato indirettamente la veridicità di quanto dedotto “non ricordando” la frase precedentemente dettagliata; qualora tale frase non fosse mai stata pronunciata il giocatore, specialmente sapendo del procedimento sportivo in atto, avrebbe certamente recisamente negato di aver pronunciato la medesima. L'intero procedimento sarebbe poi inquadrabile nel processo indiziario mancando prova certa ed inequivocabile sia dell'illecito – il cd audio contenente la registrazione della supposta seconda telefonata ricevuta dal Mariotti, non è stato depositato dalla Procura perchè sostanzialmente incomprensibile – sia del coinvolgimento della Società e del suo ex Presidente. Il fatto che il Peruzzi non avesse piena contezza di quanto a suo tempo asserito nelle comunicazioni telefoniche con il Mariotti sarebbe stato attribuibile alle delicate condizioni di salute del medesimo reduce, in quel periodo, da un delicato intervento chirurgico che ne aveva parzialmente compromesso le capacità di discernimento. Conclusa l’udienza, il deferimento veniva ritenuto in decisione. In effetti, come correttamente eccepito dalle pregevoli difese degli incolpati, il presente deferimento sembra assumere i connotati del processo indiziario ma tale osservazione non può certamente riguardare la posizione del calciatore Peruzzi. La rappresentazione dei fatti offerta di fronte al collegio da parte del calciatore Mariotti, che veniva sentito per la terza volta (due da parte dell'ufficio indagini), è apparsa coerente e credibile pur nel mal celato imbarazzo di aver dovuto denunziare un ex compagno di squadra; peraltro sono le stesse Carte Federali a sancire, nell'art. 7 comma VII C.G.S., l'obbligo di denunzia da parte dei tesserati che vengano a conoscenza di illeciti sportivi. Non possono trovare pregio le lamentele istruttorie dovute alla mancato “confronto” tra il Peruzzi ed il Mariotti in quanto il codice non vincola in alcun modo la Procura Federale ad adottare particolari mezzi istruttori e non dettaglia nemmeno le modalità di assunzione della prova. L'invocato art. 2 C.G.S. stabilisce infatti che “In assenza di specifiche norme del presente codice e degli altri regolamenti federali, gli organi della Giustizia Sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.”. La disposizione dunque non sembra rinviare ad altri ordinamenti delegando tout court il dettaglio di tutte le regole procedurali non inserite nella Carte Federali, quanto piuttosto richiamare i principi generali di diritto adattandoli ad un procedimento che può discostarsi persino dal “giusto processo” di cui all'art. 111 della Costituzione italiana (si pensi ad esempio alle decisioni dei Giudici Sportivi di primo grado, adottate in assenza di qualsiasi contraddittorio). Per tali ragioni la C.D.T., nelle decisioni (che qui si intendono richiamate) adottate con riferimento alle questioni preliminari eccepite dalle difese, non ha ritenuto di dover traslare le regole che sottendono al processo penale (regole che imporrebbero, a pena di nullità, un capo di imputazione espresso in forma chiara e specifica con l'espressa indicazione degli articoli di Legge che si assumerebbero violati ed una notifica della Procura alla conclusione delle indagini preliminari). Sono le stesse dichiarazioni fornite dal Peruzzi nei due incontri con l'Avv. Iannetti, documentati nei verbali del 2 ottobre e del 16 novembre 2006 a dare contezza della veridicità di quanto denunziato dal Mariotti. Il Peruzzi ammetteva sia le telefonate al Mariotti (compagno che non sentiva da oltre un anno e mezzo) sia la conoscenza personale del Presidente del Badia Agnano, Sig. Stopponi (con ciò escludendo la responsabilità dell'altro tesserato avente medesima funzione). Pur negando qualsiasi ipotesi di illecito, il Peruzzi avrebbe ricordato perfettamente la circostanza di avere sentito il Mariotti, senza che questo gli fosse stato chiesto, proprio nella settimana prima della partita dei play off del 21 maggio 2006 salvo poi non ricordare esattamente il preciso contenuto delle telefonate. La difesa ha eccepito che il Peruzzi non fosse, all'epoca dei fatti, in grado di ragionare (lamentava di non essere ancora entrata in possesso della documentazione sanitaria che però provava di avere già richiesto nei giorni precedenti all'udienza) ma tale giustificazione, ipotizzata dal giocatore solo nella seconda audizione, non sembra dotata di concretezza poiché riferita ad un ricovero, per una possibile operazione, che sarebbe avvenuto quasi cinque mesi prima dei fatti contestati. La deposizione del Mariotti e la credibilità con la quale lo stesso ha confermato il tentativo di illecito, supera poi il fatto che la registrazione della telefonata con il Peruzzi non sia riuscita. L'ipotesi avanzata dall'ex Presidente Stopponi che, contestando ogni addebito, deduceva l'esistenza di un complotto finalizzato alla vittoria del Camucia (ipotesi non suffragata da nessun elemento emerso nel corso dell'istruttoria) appare invece improbabile poiché nessuna sanzione avrebbe comunque permesso alla squadra del Camucia di recuperare il risultato di una partita persa sul campo. Al contrario, secondo tale ricostruzione il Presidente Accioli avrebbe esposto sé stesso e la squadra di appartenenza al rischio di un deferimento ex art. 1 C.G.S. per la “Calunnia” perpetrata contro la squadra del Badia Agnano, qualora si fosse dimostrata l'infondatezza della denunzia proposta. La seconda telefonata nella quale veniva dettagliato il premio monetario e veniva ribadita la “serietà” dell'offerta non può essere spiegata, anche se alla presenza di soli elementi indiziari, senza la necessaria partecipazione al tentativo di illecito da parte della Polisportiva Badia Agnano e del suo Presidente Stopponi. Ritenuta dunque la responsabilità degli incolpati per i fatti contestati dalla Procura, in punto di afflittività la C.D.T., ritiene coerenti e proporzionate, rilevando la sola ipotesi del tentativo, le sanzioni proposte nei confronti del Sig. Peruzzi e del Sig. Stopponi in linea con i limiti edittali minimi (art. 7 comma V C.G.S. mentre ritiene adeguata la penalizzazione in punti di cui all'art. 18 comma I lett. g) C.G.S.. P.Q.M. La C.D.T. applica: al tesserato Stopponi Marco 3 anni di inibizione al calciatore Peruzzi Alessandro, 3 anni di squalifica alla società Badia Agnano 20 punti di penalizzazione da decurtarsi nella stagione sportiva 2007 - 2008.
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