COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 055 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Santacrocese avverso esito gara Santacrocese – San Miniato basso del 04.11.2007.(Risultato 0 – 1 ) 073 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Comeana Bisenzio avverso esito gara San Miniato – Comeana del 11.11.2007 (risultato 3 – 0 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 055 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Santacrocese avverso esito gara Santacrocese – San Miniato basso del 04.11.2007.(Risultato 0 – 1 ) 073 stagione sportiva 2007/08 . Reclamo della A.S.D Comeana Bisenzio avverso esito gara San Miniato – Comeana del 11.11.2007 (risultato 3 – 0 ). Con i reclami tempestivamente presentati e formalmente corretti , che in questa sede vengono riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva , le societa’ Santacrocese e Comena , chiedono al collegio di vedersi assegnare vinti gli incontri rispettivamente disputati contro la societa’ San Miniato sull’assunto che agli stessi abbia partecipato il calciatore Gangoni Michele malgrado non tesserato. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. I reclami sono infondati e meritano di essere respinti. Il calciatore Gangoni Michele nato il 27.06.1976 , che ha preso parte alle due gare in oggetto indicate, come opportunamente indicato dall’ufficio tesseramenti del C.R.Toscana, risulta tesserato per la soc. San Miniato a far data dal 30.07.2007. P.Q.M La C.D.Territoriale Toscana Respinge i reclami presentati , ordina l’incameramento della tassa prevista ed inoltre in applicazione dell’art.lo 33 comma 14 Codice Giustizia Sportiva , pone a carico dei reclamanti ( Santacrocese e Comeana ) le spese del procedimento quantificandole in Euro 50 (cinquanta ) .
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