COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 058 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S. Pappiana Calcio Avverso Squalifica Calciatore Campisi Luca Fino Al 31122008 (C.U. N° 18 Del 7112007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 058 Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo A.S. Pappiana Calcio Avverso Squalifica Calciatore Campisi Luca Fino Al 31122008 (C.U. N° 18 Del 7112007) Propone rituale reclamo l’A.S. Pappiana Calcio avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S.T. di Pisa con la seguente motivazione: “Espulso per comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. al quale appoggiava le dita della propria mano sul retro del collo e successivamente lo stringeva sul retro del collo provocandogli dolore. Alla notifica della espulsione teneva comportamento minaccioso nei confronti del D.G. e lo colpiva nuovamente con due dita della mano destra sul lato sinistro del collo e volto lato sinistro provocando nuovamente dolore al D.G.”. La reclamante non contesta i fatti come accaduti, ma nega che il calciatore abbia avuto l’intenzione di nuocere al D.G., configurando il comportamento (definito riprovevole) del proprio calciatore, come un gesto di scherno. Chede pertanto la reclamante una riduzione della sanzione. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Il supplemento di rapporto conferma gli episodi a carico del Campisi e l’arbitro riferisce che non di scherno si possa trattare, ma di una vera e propria azione intimidatoria avendo percepito nel calciatore, sia nel comportamento, che nell’atteggiamento una forte aggressività. I fatti pertanto non sono in discussione, e , del resto, nemmeno la reclamante nega che i contatti tra il proprio calciatore e l’arbitro vi siano stati, resta da esaminare la sanzione sotto il profilo della congruità. Sotto tale profilo, la sanzione appare eccessiva, poiché indubitabilmente la percezione dell’arbitro era di pericolo ed i gesti del Campisi non possono essere ritenuti un semplice “atto di scherno” anche per le conseguenze, anche se momentanee, di dorore, ma si deve anche affermare che se il calciatore avesse veramente avuto la volontà di nuocere in maniera più grave ne avrebbe avuto la possibilità concreta. Non avendo compiuto gesti ulteriori, di ben altra gravità è da ritenere che una sanzione più contenuta, ma sempre grave, sia più attinente col caso di specie. A parere della C.D. la sanzione congrua è di otto mesi di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Campisi Luca fino al 7 luglio 2008, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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