COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 076 stagione sportiva 2007/08 Gara Freccia Azzurra / Bellani (0-3) del 10/1172007. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 19 del 15/11/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 076 stagione sportiva 2007/08 Gara Freccia Azzurra / Bellani (0-3) del 10/1172007. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 19 del 15/11/2007. Reclama la società Bellani avverso la squalifica fino al 31/03/2008 inflitta al calciatore Stinco Maurizio “perché a gioco fermo colpiva con un pugno un avversario in modo violento dando inizio ad una rissa seguita da invasione di campo che determinava la sospensione della gara”. La reclamante sostiene la non colpevolezza del proprio tesserato, in quanto lo stesso sarebbe rimasto estraneo ai fatti che hanno portato alla sospensione della gara e tale affermazione troverebbe riscontro in una sorta di “confronto” avvenuto con l’arbitro nei giorni seguenti la gara. Sul reclamo, infatti, si legge testualmente “Del resto, lo stesso arbitro convocato dal Presidente della Federazione in maniera del tutto informale insieme con i rappresentanti della società reclamante -ivi compreso lo scrivente- e il giocatore Stinco ha manifestato perplessità ed incertezza sulla effettiva responsabilità del giocatore per i fatti imputatigli” La reclamante conclude in via principale per la cassazione totale della sanzione in quanto il proprio tesserato è estraneo ai fatti di cui all’incolpazione, in subordine per una riduzione della stessa. In via istruttoria chiede venga disposto un supplemento al rapporto arbitrale, l’audizione avanti alla C.D.T.T. ed un confronto fra le parti. L’arbitro, richiesto di un supplemento di rapporto, conferma l’incontro avvenuto presso i locali della F.I.G.C. di Pisa, dichiarando di essere incorso in un errore nella individuazione del colpevole, ma che sarebbe in grado di riconoscere il reale responsabile dei fatti nel caso di un confronto. La C.D.T.T. ha provveduto a convocare la società reclamante la quale tuttavia ha rinunciato all’audizione, riportandosi agl’atti del giudizio. Il Collegio rileva quanto segue. Occorre preliminarmente ricordare come il confronto fra parte reclamante ed arbitro è inammissibile ai sensi dell’art. 34 comma 5 del C.G.S., quindi l’istanza istruttoria relativa deve essere respinta. Nel merito pare non esservi dubbio circa l’errore di individuazione del responsabile dei fatti cui è incorso l’arbitro, pertanto il reclamo deve essere accolto. La C.D.T.T. dall’esame degl’atti e per stessa ammissione delle parti, rileva come, nel caso di specie, sia stata adottata una procedura assolutamente irregolare che ha daterminato un confronto fra l’arbitro, il giocatore ed altri tesserati secondo modalità estranee al dettato del C.G.S. Infatti, l’attività posta in essere, oltre ad essere in contrasto con le norme giuridiche (divieto di confronto), risulta inopportuna sotto il più generale aspetto istituzionale, ovvero in ordine alla differenziazione delle funzioni da parte degli Organi Federali. In altri termini si è assistito ad una vera e propria ingerenza da parte di un organismo amministrativo-esecutivo nei confronti di quello giurisdizionale e tale comportamento, a parere del Collegio, deve essere attentamente valutato dagli Organi competenti, sia aventi funzione amministrativa - esecutiva (D.P. di Pisa e C.R.T.), sia aventi funzione di indagine (Procura Federale), oltre che di quelli aventi giurisdizione arbitrale (A.I.A.) P.Q.M. La C.D.T.T. per i motivi esposti, revoca, con effetto immediato, la sanzione inflitta al calciatore Stinco Maurizio, disponendo altresì, ai sensi dell’art. 34 n. 4 del C.G.S. la trasmissione degl’atti alla Procura Federale per quanto di competenza, sia relativamente alla individuazione del soggetto/i responsabile/i dei fatti in un primo momento attribuiti allo Stinco, sia per l’esame del comportamento di tutti i tesserati che hanno organizzato e/o partecipato all’incontro presso la F.I.G.C. di Pisa di cui in atti, valutando la corrispondenza o meno del medesimo alle norme della F.I.G.C. con ogni pronuncia in merito. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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