COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 103 stagione sportiva 207/08 Reclamo Pol. Uzzanese Avverso Squalifica Per 4 Gg. Del Calciatore Pisani Simone E Per L’ammenda Di Euro 1.500,00 Ed Una Giornata Di Squalifica Del Campo (C.U. N° 25 Del 6122007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 103 stagione sportiva 207/08 Reclamo Pol. Uzzanese Avverso Squalifica Per 4 Gg. Del Calciatore Pisani Simone E Per L’ammenda Di Euro 1.500,00 Ed Una Giornata Di Squalifica Del Campo (C.U. N° 25 Del 6122007) Reclama la Pol. Uzzanese avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. Toscano con articolate motivazioni riportate dul comunicato ufficiale. La reclamante per quanto riguarda il calciatore Pisani contesta la motivazione e chiede una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva sostenendo che il calciatore avrebbe sì offeso l’arbitro, ma non avrebbe reiterato le offese non avendo stazionato ai bordi del campo dopo l’espulsione, essendosi invece recato a fare la doccia. Quanto agli episodi contestati alla tifoseria la reclamante contesta la dinamica descritta nel rapporto dal D.G. e dagli Assistenti in particolare contesta che un cancello fosse stato lasciato incustodito, affermando che invece era stato forzato dai sostenitori locali, mentre per quanto riguarda il colpo inferto con la bandierina dal custode del campo ad un calciatore, sostiene essersi trattato di casualità avendo il suddetto custode colpito tale calciatore cercando di placare gli animi agitati, dopo aver tolto dalle mani dell’assistente la bandierina medesima. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere parzialmente il reclamo. L’arbitro nel supplemento di rapporto, conferma gli episodi sia in relazione a quanto attribuito al calciatore Pisani sia quanto addebitato alla società per il comportamento dei propri sostenitori. Anche gli assistenti descrivono i fatti in maniera puntuale e convergente ditalchè non vi è motivo per addivenire ad una diversa interpretazione degli episodi descritti. Giova osservare che il rapporto arbitrale, così come quelli degli assistenti, costituiscono fonte di prova privilegiata, e la ricostruzione dei fatti fornita dalla reclamante, non trova conferma né nel rapporto né nel supplemento. La sanzione pecuniaria e la squalifica del campo per una gara, inflitte dal primo giudice appaiono quindi ben commisurate in relazione alla gravità dei fatti contestati ed sono meritevoli di conferma. Quanto al calciatore Pisani, benchè vi sia conferma da parte del D.G. delle offese e della reiterazione, pare che la sanzione possa essere diminuita di una giornata di gara, in quanto la reiterazione, che comporta un aggravamento della sanzione base, va interpretata con il vincolo della continuazione e non può comportare un aggravamento per ogni singola reiterazione, ma uno soltanto indipendentemente da quante volte è stata reiterata l’offesa P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo in ordine alla ammenda ed alla squalifica di campo, accoglie il reclamo in ordine alla squalifica di Pisani Simone, qualifica che viene ridotta a tre giornate; ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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