COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 111/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D.C. Perignano Calcio avverso la decisione del G.S.T. Toscana con la quale è stata comminata la squalifica per 4 giornate al calciatore Ceccarini Leonardo. (C.U. n. 25/2007)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 111/ stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D.C. Perignano Calcio avverso la decisione del G.S.T. Toscana con la quale è stata comminata la squalifica per 4 giornate al calciatore Ceccarini Leonardo. (C.U. n. 25/2007) “Espulso per fallo da ultimo uomo, alla notifica offendeva il D.G.. Uscendo dal campo persisteva nel proprio contegno ingiurioso.” Questa la motivazione a base del provvedimento disciplinare che viene impugnato dal Perignano Calcio. La società, ritenendo “eccessiva” la sanzione irrogata, giustifica l’atteggiamento del calciatore, pur disapprovandolo, con la rabbia del momento, sostenendo altresì che le frasi ingiuriose sono state pronunciate “unicamente” al momento della sua uscita dal campo. Gli atti di gara smentiscono le tesi difensive dato che da essi risulta che le offese sono state rivolte all’arbitro in due occasioni; al momento dell’assunzione nei suoi confronti del provvedimento di espulsione e successivamente allorché il calciatore si incamminava verso gli spogliatoi. Premesso che il momento di rabbia non può giustificare alcun comportamento offensivo, viene smentita la circostanza che le offese siano state profferite “unicamente” al momento dell’uscita dal campo. L’arbitro infatti, nel supplemento qui reso, indica che esse sono avvenute in due diversi momenti, da ciò viene meno la doglianza sulla eccessività della sanzione. Occorre infatti tener conto che, per consolidata giurisprudenza di questo giudice, alla espulsione consegue una giornata di squalifica cui aggiungerne altre due per le offese rivolte al D.G. nel primo momento e quindi una ulteriore giornata deve essere comminata per la reiterazione. La decisione impugnata, fondata in punto di fatto, congrua sotto l’aspetto della entità, merita conferma. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge l’appello e conferma la decisione impugnata. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it