COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 098 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Monti avverso l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Santini Silvano fino al 29/07/2009 (C.U. n. 24 del 29/11/2007).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 098 stagione sportiva 2007/08 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Monti avverso l'inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Santini Silvano fino al 29/07/2009 (C.U. n. 24 del 29/11/2007). L’Unione Sportiva Dilettantesca Monti, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti del proprio tesserato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro disputato, in data 25/11/2007, contro la Società ospitante Avanemetato. Il G.S. motivava così la propria decisione: “Entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo al D.G. frase dal contenuto blasfemo ed offensivo. Allontanato, gli tirava la bandierina da assistente non raggiungendolo.” Ricorre la società chiedendo una riduzione della squalifica considerata “enormemente sproporzionata”. Nel reclamo viene contestata la dinamica dei fatti e segnalato che il Santini (che in quella partita rivestiva la qualifica di assistente arbitrale), probabilmente stizzito per una decisione contraria, avrebbe appena oltrepassato la linea di bordo campo; la bandierina sarebbe stata lanciata, in segno di protesta, lontano dal D.G. e senza la volontà di colpire il medesimo che non si sarebbe nemmeno trovato nei pressi del dirigente. La ricostruzione fornita non appare credibile. Il rapporto di gara, cui le Carte Federali tributano fede privilegiata nel procedimento sportivo, conteneva già una versione dei fatti assolutamente difforme da quella ipotizzata negli scritti difensivi; peraltro l’arbitro, su espressa richiesta di questa C.D., provvedeva a stilare un supplemento, datato 14 dicembre 2007 ed allegato agli atti, nel quale confermava i contenuti dell’originario rapporto di gara sottolineando che il dirigente, non autorizzato, avrebbe fatto ingresso sul campo da giuoco per una decina di metri. Il lancio della bandierina, intenzionale e rivolto contro lo stesso D.G. che si trovava a breve distanza, non sarebbe stato solo un gesto di protesta ma un vero atto di aggressione; l'arbitro si sarebbe dovuto scansare per evitare l'oggetto che sarebbe comunque caduto a pochi centimetri dai suoi piedi. I fatti dedotti segnalano dunque intollerabili eccessi da parte del dirigente (che avrebbe invece l'onere di essere da esempio per la propria squadra) che si sono poi sostanziati in un vero e proprio tentativo di aggressione verso il D.G.; pertanto la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e parametrata alle condotte illecite correttamente individuate. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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