COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 102 stagione sportiva 2007/08 Gara Pieve e Nievole – Molin Nuovo (1-2). Coppa Toscana. In C.U. n.25 C.R.T. del 6/12/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 3/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA 102 stagione sportiva 2007/08 Gara Pieve e Nievole – Molin Nuovo (1-2). Coppa Toscana. In C.U. n.25 C.R.T. del 6/12/2007. Reclama in proprio il calciatore sig. Borgna Gianluca contro la squalifica fino al 6/4/2008 in quanto “espulso per avere offeso il D.G. alla notifica lo spingeva con entrambe le mani all’altezza del petto facendolo indietreggiare di due passi ma senza procurargli dolore. Nel contempo gli rivolgeva frase offensiva”. Il reclamante non nega l’offesa all’arbitro tuttavia, in ordine alla spinta che il D.G. riferisce, sostiene di avere appena toccato l’arbitro all’altezza di un braccio, negando quindi che tale gesto possa avere fatto indietreggiare lo stesso D.G. Chiede infine l’applicazione di una sanzione proporzionata all’offesa. Il D.G. richiesto di un supplemento di rapporto, conferma il primo scritto sia per quanto attiene le frasi che la leggera spinta subita che sostiene essere stata volontaria, anche se inidonea a procurargli dolore. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue. Come già più volte enunciato, la versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce, per la disciplina sportiva, una prova privilegiata rispetto a quanto sostenuto dalle parti reclamanti. Orbene quanto riferito dall’arbitro appare chiaro ed inequivocabile sia in ordine alle frasi (sostanzialmente non contestate), sia relativamente alla spinta, che di per sè appare di poco valore in termini di violenza, ma che assume invece grande spessore se valutata nell’ottica della simbologia riferita alla figura istituzionale del D.G.. In altre parole, il gesto (sia pure minimale), costituisce un atto contro l’istituzione arbitrale e quindi deve essere sanzionato come rientrante nella categoria dei fatti violenti. Infine, a parere del Collegio, la sanzione appare ben graduata in ordine ai fatti ascritti, né possono essere di pregio le giustificazioni proposte dal reclamante il quale, nemmeno ha richiesto di essere udito dalla C.D.T.T. a sostegno del proprio scritto. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo, disponendo l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it