COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA 1) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CASTELGIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO – CASTELGIORGIO DISPUTATA IL 02.12.2007 A MOIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA 1) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. CASTELGIORGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO - CASTELGIORGIO DISPUTATA IL 02.12.2007 A MOIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 05.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LUCCHI FRANCESCO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. - cu 46/1334 - NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, ma comunque veniva sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato integralmente confermato quanto dal medesimo riferito circa il comportamento del calciatore Lucchi Francesco, il quale, a fine gara, si avvicinava all’arbitro stesso invitandolo a non segnalare l’ammonizione decretata nei suoi confronti durante la partita. La sanzione inflitta dal G.S. è da ritenere congrua rispetto all’episodio in questione e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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