COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2) NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE LOLLI FEDERICO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SI.LA. – REAL SAN MARTINO IN COLLE DISPUTATA IL 25.11.2007 A SAN SISTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 28.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2) NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE LOLLI FEDERICO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SI.LA. – REAL SAN MARTINO IN COLLE DISPUTATA IL 25.11.2007 A SAN SISTO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 28.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA DI SETTE GIORNATE DI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio del calciatore Lolli Federico, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, ma comunque veniva sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - cu 46/1335 - Visto gli atti e sentite le dichiarazioni delle parti appare evidente a questa Commissione il comportamento antisportivo posto in essere dal calciatore Lolli Federico; comunque, l’unico contesto in cui si è verificato il fatto e l’immediatezza con cui il calciatore ha posto fine al proprio comportamento, consentono di attenuare la sanzione inflitta dal G.S. contenendola in cinque giornate di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Lolli Federico, riduce la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. in cinque giornate effettive di gara. _ ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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