COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (PERUGIA) 4) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.SABINA – PILA CALCIO DISPUTATA IL 25.11.2007 A S.SABINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 28.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FERRARO PASQUALE PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (PERUGIA) 4) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. PILA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.SABINA – PILA CALCIO DISPUTATA IL 25.11.2007 A S.SABINA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 20 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 28.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA) •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FERRARO PASQUALE PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto. In particolare, l’arbitro ha ribadito che il cartellino gli è stato tolto dalle mani dal calciatore Ferraro Pasquale e che quest’ultimo, dopo averlo fatto a pezzi, glielo ha lanciato addosso pronunciando al suo indirizzo la frase offensiva riportata nel referto. Ciò posto, in considerazione della gravità dell’episodio, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto contestato e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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