COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (TERNI) 5) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – TERNI EST DISPUTATA IL 21.11.2007 A STRONCONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (TERNI) 5) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – TERNI EST DISPUTATA IL 21.11.2007 A STRONCONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 15 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 21.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER AMMENDA DI €. 300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dagli atti ufficiali della gara ed in particolare dal supplemento di referto emerge che i dirigenti della società ospitante hanno adempiuto ai propri compiti facendo tutto il possibile per cercare di porre fine alla rissa. Tenuto conto di ciò, appare equo contenere l’ammenda nella misura di €. 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Stroncone, riduce la sanzione dell’ammenda ad €. 200,00. _ ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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