COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GMT 2005 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AVIGLIANO – G.M.T. 2005 DISPUTATA IL 03.11.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GMT 2005 IN RIFERIMENTO ALLA
GARA AVIGLIANO – G.M.T. 2005 DISPUTATA IL 03.11.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER INIBIZIONE DIRIGENTE REGOLI LUCA FINO AL 28.02.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.07, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle
sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara, non era
presente la società reclamante nonostante la rituale convocazione.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato integralmente confermato quanto dal
medesimo descritto nel referto.
In particolare, l’arbitro ha ribadito il comportamento offensivo assunto nei suoi confronti dal
dirigente Regoli Luca, il quale entrava in campo senza autorizzazione ingiuriandolo. Detto
comportamento veniva reiterato anche al termine della gara.
Ciò posto, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto contestato e come
tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
_ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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