COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GMT 2005 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AVIGLIANO – G.M.T. 2005 DISPUTATA IL 03.11.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 046 del 21/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GMT 2005 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AVIGLIANO – G.M.T. 2005 DISPUTATA IL 03.11.2007 AD AVIGLIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL GIORNO 07.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER INIBIZIONE DIRIGENTE REGOLI LUCA FINO AL 28.02.2008. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara, non era presente la società reclamante nonostante la rituale convocazione. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara è risultato integralmente confermato quanto dal medesimo descritto nel referto. In particolare, l’arbitro ha ribadito il comportamento offensivo assunto nei suoi confronti dal dirigente Regoli Luca, il quale entrava in campo senza autorizzazione ingiuriandolo. Detto comportamento veniva reiterato anche al termine della gara. Ciò posto, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto contestato e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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