COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/08/2009 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MICCICHE’ LUCIANO IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO PICENZE / PESCINA CALCIO DISPUTATA IL 27/10/2007 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 11 DEL 31/10/2007 DELEGAZIONE PROV.LE DI L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/08/2009 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MICCICHE’ LUCIANO IN RELAZIONE ALLA GARA POGGIO PICENZE / PESCINA CALCIO DISPUTATA IL 27/10/2007 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 11 DEL 31/10/2007 DELEGAZIONE PROV.LE DI L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pescina Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S nei confronti del calciatore Miccichè Luciano per aver ingiuriato l’arbitro e per avergli torto un braccio causandogli forte dolore. Ha dedotto l’appellante la eccessività della sanzione in quanto il Miccichè si sarebbe limitato a trattenere il braccio del direttore di gara al fine di evitare che questi mostrasse il cartellino rosso al portiere della soc. Pescina Calcio espulso a seguito delle proteste effettuate dopo aver parato un rigore. Ha pertanto concluso per la revoca della sanzione ovvero per la sua riduzione. L’arbitro della gara, in sede di comparizione, ha confermato gli originari riferimenti precisando che in detta occasione il Miccichè non si era limitato a trattenere il suo braccio, ma glielo aveva girato causandogli dolore. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere ridotta sul presupposto che il calciatore non intendesse compiere un atto di deliberata violenza in danno del direttore di gara, ma che lo stesso sia andato oltre le sue intenzioni che erano quelle di evitare per il proprio compagno di squadra una ingiustificata espulsione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Micciche’ Luciano fino al 31/10/2008, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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