COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING ATLETICO 89 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. HAWK 2000 / A.S.D. SPORTING ATLETICO 89 DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/1/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING ATLETICO 89 AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA A.S.D. HAWK 2000 / A.S.D. SPORTING ATLETICO 89 DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).
Con reclamo proposto alla Delegazione Provinciale di Chieti, trasmesso per competenza a questa Commissione con C.U. n° 17 del 6.12.2007, la società A.s.d. Sporting Atletico 89 ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società A.s.d. Hawk 2000, per avere quest’ultima utilizzato quattro calciatori indicati in distinta come Tonelli Gianluca, Nenna Antonio, Rullo Riccardo e Iurisci Rocco ma non in possesso, all’atto del riconoscimento, del relativo documento d’identità o altro equipollente e, quindi, non identificabili.
La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Osserva la Commissione che, alla luce degli atti in possesso del Comitato, il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere respinto poiché ’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che i quattro calciatori sopra specificati erano tutti muniti della tessera F.I.G.C. con relativa foto; tale tessera plastificata, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni, sostituisce a tutti gli effetti il documento di riconoscimento, stante il combinato disposto dell’art. 71, lett. d) N.O.I.F. e art. 23), allegato al C.U. n° 1 del 5.7.2007, Comitato Regionale Abruzzo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere il reclamo disponendo di incamerarsi la minor tassa versata di € 78,00 ed addebitarsi il residuo pari a € 52,00.
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