COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 10.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. CAVOLANO CALCIO (campionato Giovanissimi Provinciali girone A) in merito alla sanzione dell’ammenda di Euro 150 (in C.U. Del. Prov. Pordenone N°15 del 04.12.2007). RECLAMO dell’A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO PRATA (campionato Giovanissimi Provinciali girone A) in merito alla squalifica fino al 15.01.2008 a carico del proprio Accompagnatore Ufficiale Barzan Valentino ed alla sanzione dell’ammenda di Euro 150 (in C.U. Del. Prov. Pordenone N°15 del 04.12.2007).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 10.01.2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. CAVOLANO CALCIO (campionato Giovanissimi Provinciali girone A) in merito alla sanzione dell’ammenda di Euro 150 (in C.U. Del. Prov. Pordenone N°15 del 04.12.2007). RECLAMO dell’A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO PRATA (campionato Giovanissimi Provinciali girone A) in merito alla squalifica fino al 15.01.2008 a carico del proprio Accompagnatore Ufficiale Barzan Valentino ed alla sanzione dell’ammenda di Euro 150 (in C.U. Del. Prov. Pordenone N°15 del 04.12.2007). Con tempestivo reclamo la A.S.D. CAVOLANO CALCIO chiedeva l’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale in relazione ai fatti afferenti alla gara PRATA – CAVOLANO del 18.11.07, valida per il campionato Giovanissimi Provinciali Gir. A e chiedeva di essere ascoltata dalla Commissione Disciplinare Territoriale per poter meglio esporre le proprie ragioni. Con altrettanto tempestivo reclamo la A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO PRATA chiedeva a sua volta l’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale in relazione ai fatti afferenti alla medesima gara PRATA – CAVOLANO del 18.11.07, valida per il campionato Giovanissimi Provinciali Gir. A e chiedeva l’annullamento della squalifica fino al 15.01.08 inflitta dal G.S. a carico del proprio Accompagnatore Ufficiale Barzan Valentino. Per evidenti ragioni di connessione, la C.D.T. riunisce preliminarmente i due procedimenti, che dovranno essere giudicati in un unico contesto. In particolare, la gara in oggetto è stata interrotta dall’arbitro “al termine dei 10 minuti di riposo” in quanto la Direttrice di Gara ha percepito una situazione di ostilità tale da renderle impossibile la prosecuzione dell’incontro. Successivamente, risulta a referto, una persona non iscritta in lista, e quindi non individuata dall’Arbitro, presentatasi come dirigente della CAVOLANO CALCIO, è entrata indebitamente nello spogliatoio dell’Arbitro. La Direttrice di Gara ha elencato a referto tutta una serie di condotte messe in atto da quella persona. Il G.S., ritenuto che i fatti descritti negli atti ufficiali non hanno connotati di gravità tale da aver potuto condizionare in modo incisivo la libera determinazione dell’Arbitro, ha disposto per la ripetizione della gara; tale capo del provvedimento non è stato impugnato da nessuna delle due società. Peraltro il G.S., ritenute entrambe le società responsabili della ripetuta condotta gravemente ingiuriosa perpetrata dai reciproci sostenitori, dirigenti e tesserati nei confronti del direttore di gara, ha disposto a carico di entrambe le società PRATA e CAVOLANO la ammenda di Euro 150,00 ciascuna. Inoltre, rilevato che un soggetto non identificato dall’Arbitro è indebitamente entrato nello spogliatoio del Direttore di Gara, ha squalificato l’Accompagnatore Ufficiale della squadra ospitante sig. Barzan fino al 15.01.08 per aver permesso quella illecita incursione, ed ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti, anche ai fini della piena individuazione del responsabile. Ferma la decisione del G.S. circa la ripetizione della gara, in quanto non oggetto di impugnazione, la C.D.T. reputa opportuno attendere l’istruttoria della Procura Federale per poter più compiutamente decidere in ordine alle due sanzioni pecuniarie; rileva, peraltro, di poter decidere allo stato degli atti in ordine alla posizione dell’Accompagnatore Ufficiale sig. Barzan; così, sospende il procedimento per quanto riguarda i reclami delle due società contro le reciproche ammende, riservandosi di decidere in seguito, e dispone in ordine al capo di reclamo della A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO PRATA riguardo alla squalifica dell’Accompagnatore Ufficiale. Il reclamo avverso la squalifica del sig. Barzan è infondato. Questi è stato immesso in lista come Dirigente Accompagnatore Ufficiale, e il ruolo del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, in ambito dilettantistico e giovanile, secondo le decisioni ufficiali FIGC, in calce alla regola 5 del Giuoco del Calcio, è proprio quello di svolgere assistenza agli ufficiali di gara, assistenza di cui l’Arbitro ha evidentemente avvertito la mancanza: “1) Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autorità ed il prestigio. Devono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza. 2) Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza. 3) La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo...”. Non comparendo un espresso nominativo in lista quale Addetto all’Arbitro, trovandoci in un campionato giovanile, proprio il sig. Barzan, quale Accompagnatore Ufficiale della squadra ospitante, avrebbe dovuto assistere la Direttrice di Gara fino a che la stessa non vi avesse espressamente rinunciato, ed in particolare avrebbe dovuto quanto meno impedire a quella persona non in lista l’accesso allo spogliatoio dell’Arbitro. A nulla vale la dichiarazione di parte per cui il sig. Barzan (che secondo la tesi della reclamante avrebbe raggiunto all’interno dello spogliatoio l’incursore “poco dopo” la sua invasione) avrebbe tutelato con la sua presenza l’incolumità dell’Arbitro, né quella per cui lo stesso Accompagnatore “non riscontrava alcun pericolo per l’incolumità del Direttore di Gara”: il Dirigente avrebbe dovuto impedire a priori quell’indebita intrusione e avrebbe dovuto prestare concreto soccorso alla Direttrice di Gara. Non lo ha fatto. Per tali omissioni, il sig. Barzan deve rispondere. La sanzione appare congrua, in considerazione della sospensione invernale dei campionati e del fatto che l’intrusione, per quanto grave, non ha avuto ripercussioni fisiche sull’arbitro. P.Q.M. La C.D.T. FVG, riuniti i due procedimenti, li sospende per quanto riguarda l’impugnazione delle due ammende, in attesa dell’esito dell’istruttoria della Procura Federale e, in ordine al solo reclamo afferente alla posizione del sig. Barzan Valentino, lo respinge. Riserva al provvedimento finale, dopo l’acquisizione degli atti della Procura Federale, ogni ulteriore provvedimento, anche in ordine all’addebito o alla restituzione delle tasse reclamo.
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