COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO CALCIO , AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00, IRROGATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 22.11.2007 , GARA DI CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA A.S. CECCANO CALCIO-FONTANA LIRI , DEL 18.11.2007
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008
decisioni della commissione disciplinare territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CECCANO CALCIO , AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00, IRROGATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 22.11.2007 , GARA DI CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA A.S. CECCANO CALCIO-FONTANA LIRI , DEL 18.11.2007
La Commissione Disciplinare territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
osserva quanto segue:
La Società reclamante veniva sanzionata con l’ammenda , perché durante la gara sopra indicata, i suoi tifosi intonavano dei cori estremamente offensivi nei confronti delle forze dell’ordine , come riportato dallo stesso referto arbitrale.
Nel suo ricorso l’A.S. Ceccano Calcio, opponeva tale addebito precisando che nella gara di cui trattasi, non si erano verificati né cori offensivi tanto meno incidenti, anche perché i propri sostenitori , dopo essere stati impegnati in città in una pacifica manifestazione , in memoria del giovane tifoso laziale scomparso, “scioperavano” con il silenzio per tutta la gara.
Prendendo pur atto della relata del comandante della Stazione dei C.C. di Ceccano , in cui non si evidenzia alcun incidente e coro offensivo presso l’impianto sportivo comunale, (questo fatto in ogni modo contrastante con il processo verbale del direttore di gara, che deve essere comunque considerato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35. sub 1.1 del C.G.S., fonte privilegiata di prova); ciò non porta ad escludere che qualche sporadica , fievole ed isolata espressione , peraltro non individuata in un luogo preciso sugli spalti, sia stata sentita dall’arbitro e invece non percepita direttamente dalla forza pubblica.
Per questi motivi;
DELIBERA
In riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, di ridurre da Euro 1.000,00 ad Euro 700,00 l’ammenda a carico della Società A.S. Ceccano Calcio .
La tassa reclamo versata, va restituita.
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