COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RONCIGLIONE 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 13.12.2007 (Gara: RONCIGLIONE 2003 – REAL VIGNANELLO del 10.12.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ RONCIGLIONE 2003 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 13.12.2007 (Gara: RONCIGLIONE 2003 – REAL VIGNANELLO del 10.12.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante contesta la decisione impugnata affermando di non avere alcuna responsabilità nella mancata disputa della gara, determinata dallo spegnimento dell’impianto di illuminazione e di aver adottato tutti gli accertamenti per poter riattivare prontamente l’impianto anche con l’intervento di un tecnico; considerato che la circostanza viene confermata da una dichiarazione proveniente dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ronciglione, proprietario dell’impianto sportivo, che attesta sia la segnalazione pervenuta dalla Società reclamante, in un orario in cui l’ufficio è chiuso, sia l’intervento della Ditta incaricata della manutenzione che non poteva risolvere l’inconveniente in quanto il guasto era ubicato sulle torri del faro e mancava una scala di altezza adeguata; rilevato che anche il Direttore di gara attesta nel rapporto che, in effetti, a seguito del guasto, la Società di casa ha fatto intervenire un tecnico che, malgrado varie manovre, non riusciva a risolvere l’inconveniente; rilevato infine che la circostanza, posta a fondamento della decisione impugnata, del funzionamento degli impianti di illuminazione circostanti, non è decisiva in quanto il guasto, come in effetti è stato, poteva riguardare il singolo impianto ed essere determinato da circostanze improvvise e fortuite, nella specie un cortocircuito; considerato quindi che il mancato svolgimento della gara è stato determinato da circostanze fortuite, improvvise ed imprevedibili non addebitabili alla squadra ospitante che ha fatto quanto possibile per porre rimedio e quindi la gara deve essere ripetuta; DELIBERA Di accogliere il reclamo, ordinando la ripetizione della gara, mandando alla Segreteria del Comitato competente per i necessari adempimenti. La tassa reclamo va restituita.
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