COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGNANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE NARDONE TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 28.12.2007 (Gara: VIGNANELLO – VIRTUS PILASTRO del 23.12.2007 – Categoria Allievi Provinciali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGNANELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 23.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE NARDONE TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 39 DEL 28.12.2007 (Gara: VIGNANELLO – VIRTUS PILASTRO del 23.12.2007 – Categoria Allievi Provinciali) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, dall’esame dei quali si rileva che il calciatore NARDONE TIZIANO, a fine gara, calciava il pallone con forza contro il direttore di gara, colpendolo al polpaccio, procurandogli intenso dolore, tanto da fargli piegare la gamba. Dopo il gesto, nel tentativo di non farsi riconoscere si toglieva la maglia e si nascondeva dietro i propri compagni di squadra. La Società VIGNANELLO nel proprio ricorso evidenzia la casualità che ha determinato il fatto e che l’arbitro, uscendo dal terreno di giuoco dava le spalle al gruppo dei ragazzi che rientravano insieme e quindi non ha potuto individuare nel NARDONE il responsabile dell’episodio. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver attentamente letto le carte in possesso, si è resa conto che l’arbitro ha individuato con certezza chi lo ha colpito con una pallonata al polpaccio e che quindi, in virtù di quanto ha sempre sostenuto, che in caso di discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto riportato nel referto prevale il contenuto di quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova; in considerazione di quanto sopra e ritenuto che la sanzione comminata al NARDONE appare del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso in campo DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando la squalifica fino al 23.12.2008 al calciatore NARDONE TIZIANO. La tassa reclamo va incamerata.
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