COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29.2.2008 A CARICO DEL CALCIATORE GEMMITI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U N. 74 DEL 13.12.2007 (Gara: CITTA’ DI TERRACINA – PRO CALCIO SORA dell’8.12.2007 – Coppa Lazio Allievi)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 10/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 29.2.2008 A CARICO DEL CALCIATORE GEMMITI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U N. 74 DEL 13.12.2007 (Gara: CITTA’ DI TERRACINA – PRO CALCIO SORA dell’8.12.2007 – Coppa Lazio Allievi) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto riportato sul ricorso originario, ha precisato che il calciatore GEMMITI MARCO ha spintonato lievemente l’arbitro poiché, a seguito della concessione di un calcio di rigore, gli si avvicinava per chiedere spiegazioni sul provvedimento adottato. Nella circostanza perdeva l’equilibrio a causa di una spinta ricevuta da un proprio compagno di squadra. Dagli atti ufficiali risulta che il GEMMITI , per protestare contro una decisione dell’arbitro, gli dava una leggera spinta facendolo indietreggiare di circa 10 cm, senza conseguenze. Al di là delle motivazioni esposte dalla ricorrente che, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale, appaiono condivisibili, si ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore GEMMITI MARCO possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità e rapportata per analoghe fattispecie. Detto ciò, conseguentemente DELIBERA Di accogliere il reclamo di cui trattasi riducendo la squalifica del calciatore GEMMITI MARCO dal 29.2.2008 a 4 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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