COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°79 del 09/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA SANTA VENERANDA avverso decisioni merito gara Olympia Macerata Feltria – Santa Veneranda, del 9.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A“ – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°79 del 09/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA SANTA VENERANDA avverso decisioni merito gara Olympia Macerata Feltria – Santa Veneranda, del 9.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A“ – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al cinquantesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 63, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti della squadra ospitata, infliggeva alla Polisportiva Santa Veneranda la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Biondi Francesco ed all’allenatore Girometti Massimo, entrambi tesserati per la Reclamante, rispettivamente la squalifica fino al 30 giugno 2010 e fino al 30 gennaio 2008. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Santa Veneranda, chiedendo l’omologazione del risultato del campo di 2 a 2, ovvero, in subordine, la ripetizione della gara, e la riduzione delle sanzioni comminate ai propri tesserati. Deduceva la Reclamante l’obiettiva non gravità dell’accaduto in riferimento alla decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro, oltretutto già giunto al suo termine naturale. A suo dire, la Società non può essere ritenuta responsabile per i comportamenti personali, del tutto isolati e subito rientrati nella normalità, posti in essere dai propri tesserati - calciatore ed allenatore – nei confronti dell’Arbitro. Quanto al calciatore Biondi, sinceramente pentito per il suo gesto, la Società ne stigmatizzava il comportamento, asserendo tuttavia che lo stesso agì istintivamente e, stando alle conseguenze, non in maniera particolarmente violenta. Anche il Girometti sarebbe stato punito con pena eccessiva in riferimento a quanto dallo stesso effettivamente posto in essere. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. L’Olympia Macerata Feltria A.S.D., controinteressata, con missiva del 21 dicembre u.s., faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo, anche avanti questa Commissione, il rigetto del gravame di controparte, in quanto del tutto infondato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato i comportamenti ascritti ai tesserati dell’odierna Reclamante, riferendo di essere stato colpito dal Biondi con un calcio alla caviglia che gli procurava forte dolore e ripetutamente insultato e minacciato dal Girometti, unitamente ad altri suoi calciatori; di avere quindi sospeso definitivamente l’incontro al cinquantesimo minuto del secondo tempo non essendo più nelle condizioni psicofisiche per proseguire nella direzione della gara, giudicando i fatti verificatisi pregiudizievoli della propria incolumità. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro, la Reclamante e la Società resistente, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al cinquantesimo minuto del secondo tempo, l’Arbitro venne colpito con un calcio alla caviglia, che gli procurò forte e persistente dolore, dal calciatore della Polisportiva Santa Veneranda Biondi, subendo altresì un’aggressione verbale da parte di alcuni tesserati della medesima Società. Reputa questa Commissione che la conseguente decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata per la violenza subita e per la ritenuta sussistente situazione di pericolo per la propria incolumità, creatasi a seguito del comportamento intimidatorio, minaccioso e violento dei tesserati della Reclamante, i quali impedivano il regolare svolgimento della gara. Del comportamento dei propri tesserati risponde, oggettivamente, ai fini disciplinari, la Società. In base alle superiori considerazioni e ferma restando la correttezza della qualificazione operata dalla delibera impugnata in ordine ai comportamenti ascritti ai tesserati della Reclamante, vanno confermate le sanzioni comminate alla Società ed al tecnico Girometti, mentre, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, va ridotta quella comminata al Biondi. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Santa Veneranda, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la sanzione inflitta al calciatore Biondi Francesco, per l’effetto riducendogli la squalifica al 30 giugno 2009; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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