COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 10 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo Società PAVONE SAMONE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati al punto 3.1 sul comunicato ufficiale n. 21 dell’ 08.11.2007 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara COURMAYEUR – PAVONE SAMONE del 27.10.2007, campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 10 Gennaio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo Società PAVONE SAMONE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati al punto 3.1 sul comunicato ufficiale n. 21 dell’ 08.11.2007 della Delegazione Distrettuale di Ivrea, in relazione alla gara COURMAYEUR - PAVONE SAMONE del 27.10.2007, campionato Allievi Provinciali Oggetto del ricorso è la squalifica del giocatore Fiore Francesco sino al 31.12.2008 e l’ammenda di € 150 alla Società. La Società ricorrente ammette che la condotta del proprio tesserato è da condannare ma ritiene che quanto addebitato per il comportamento dell’esiguo numero dei propri sostenitori durante la gara non corrisponde completamente al vero; chiede pertanto una riduzione delle sanzioni che siano adeguate ai fatti realmente accaduti. Questa Commissione, letto il rapporto arbitrale ed il supplemento di rapporto, sentita la Società ricorrente che ne ha fatto richiesta e che ha rimarcato più ampiamente quanto già descritto nel reclamo, esprime le seguenti considerazioni. Dalla documentazione ufficiale di gara emerge che il giocatore Fiore al 32° del secondo tempo colpiva l’arbitro con uno schiaffo in pieno volto e lo insultava pesantemente; l’arbitro terminata anzitempo la gara si dirigeva verso gli spogliatoi e veniva avvicinato di nuovo dal Fiore che gli dava una sberla sulla nuca. Il comportamento del giocatore in questione è stato disdicevole ed è da censurare, ma della modalità dei fatti che emergono dai documenti, la sua condotta non ha recato danni o lesioni ad alcuno ed è da considerarsi intimidatoria. Se il suo intendimento fosse stato quello di aggredire l’arbitro la sua azione avrebbe avuto altro epilogo. Tenuto inoltre in considerazione la giovane età del tesserato occorre irrogare una sanzione meno afflittiva. Il provvedimento pecuniario a carico della Società sulla base di quanto emerso dai documenti ufficiali e considerata la fattiva collaborazione apportata dai dirigenti può essere ridimensionata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera: - di accogliere il proposto ricorso; - di ridurre a tutto il 30 giugno 2008 la squalifica inflitta al giocatore FIORE Francesco; - di ridurre a € 100,00 l’ammenda irrogata alla società PAVONE SAMONE; - di nulla disporre in ordine alla tassa reclamo che non risulta versata.
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