COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO ECCELLENZA GARA : MASSAFRA – OSTUNI SPORT DEL 02/12/2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO ECCELLENZA
GARA : MASSAFRA – OSTUNI SPORT DEL 02/12/2007
(Reclamo società OSTUNI SPORT in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice
Sportivo a carico del calciatore SAVERIO DE CRISTOFARO di cui alla Delibera riportata sul C.U. 29 del
06/12/2007 del C.R.P.).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato
- esperite indagini
- ritenuto parzialmente accoglibile il ricorso in quanto per i fatti occorsi è possibile addivenire ad un
ridimensionamento della sanzione inflitta dal primo Giudice
DELIBERA
Ridursi al 31/03/2008 la squalifica inflitta al calciatore SAVERIO DE CRISTOFARO e per l’effetto non
addebitarsi la tassa, stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO ECCELLENZA GARA : MASSAFRA – OSTUNI SPORT DEL 02/12/2007"