COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE GARA : A. TOMA – MESAGNE DEL 16/12/2007 (Reclamo società MESAGNE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo per la penalizzazione di 1 punto in classifica di cui alla Delibera riportata sul C.U. 31 del 20/12/2007 del C.R.P).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del10 gennaio 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
GARA : A. TOMA – MESAGNE DEL 16/12/2007
(Reclamo società MESAGNE in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo
per la penalizzazione di 1 punto in classifica di cui alla Delibera riportata sul C.U. 31 del 20/12/2007 del
C.R.P).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato
- esperiti accertamenti
- considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, per
cui adeguata ai fatti occorsi, si appalesa la punizione inflitta dal primo Giudice
P.Q.M.
DELIBERA
Respingersi il reclamo proposto dalla società MESAGNE e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della società
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