COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.ite sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.LODE’ ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio Pausania ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 29.11.2007. Gara Lodè / Posada del 18.11.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.LODE’ ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Tempio Pausania ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 29.11.2007. Gara Lodè / Posada del 18.11.2007. Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 15 del 29.11.2007, il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara in epigrafe, ha irrogato sei giornate di squalifica al giocatore del Lodè, Cau Luca, per aver afferrato l’arbitro con forza per un braccio, nonché per averlo apostrofato volgarmente e nel contempo spintonato. Avverso tale provvedimento, la società Lodè, con reclamo pervenuto il 6 dicembre 2007, ha riportato un insieme di circostanze non puntualmente rilevanti in rapporto al comportamento del giocatore Cau Luca. In merito a quest’ultimo, la Società reclamante ha genericamente ammesso l’essersi verificate vivaci proteste e contestazioni nei confronti dell’arbitro, negando tuttavia aggressioni o violenze contro il medesimo. La Commissione, - letti gli atti e ritenuto che non vi siano fondate argomentazioni da parte della società ricorrente che possano inficiare la ricostruzione dei fatti così come esposta dal Giudice di gara; - ritenuto anche che, rispetto a tale ricostruzione, il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo appaia pienamente congruo, dispone il rigetto del reclamo e l’addebito della tassa.
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