COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. QUARTU 2000 ( Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 29.11.2007. Gara La Palma M.U. / Quartu 2000 del 25.11.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. QUARTU 2000 ( Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 29.11.2007. Gara La Palma M.U. / Quartu 2000 del 25.11.2007. La Pol. Quartu 2000 ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di infliggere ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara col risultato di 0 a 3, sostenendo che nessuno dei propri tesserati o sostenitori avesse commesso azioni tali da indurre l’arbitro a sospendere la gara. La società La Palma M.U. non ha fatto pervenire controdeduzioni. Da referto arbitrale si evince che al 40° del secondo tempo, allorchè il Quartu 2000 era in vantaggio di 3 a 1, si accendeva un alterco tra il calciatore Pitzalis Manuel del Quartu 2000 e il calciatore Murru Andrea del La Palma M.U. e, dopo una serie di reciproche spinte, il Murru colpiva al volto l’avversario con un violento pugno, facendolo cadere al suolo e lasciandolo privo di sensi per oltre un minuto con occhi bianchi, viso pallido, la bocca piena di sangue e un ematoma ben visibile all’altezza della guancia sinistra; quindi, in attesa che arrivasse l’ambulanza per accompagnare il Pitzalis all’ospedale, entrava in campo un gruppo di persone, tra le quali il padre di quest’ultimo, che si metteva a correre in campo alla ricerca del Murru con l’intento di scagliarsi contro di lui; dopodichè il direttore di gara, preso atto del fatto che diversi giocatori del Quartu 2000 si erano messi a piangere alla vista del compagno ferito e che anche i giocatori avversari apparivano scossi dall’accaduto, considerato che continuava a stazionare nel terreno di gioco una decina di persone non autorizzate, tra cui il padre del Pitzalis che appariva ancora profondamente irato, decideva di interrompere la gara, avendo ritenuto che le condizioni psicofisiche sue, dei giocatori e dei dirigenti non permettessero la prosecuzione della stessa. L’arbitro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato il referto senza aggiungere nulla di rilevante. Il rappresentante della società reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, attribuendo la responsabilità dell’accaduto unicamente al gesto di inaudita violenza del Murru e difendendo l’operato del padre del Pitzalis, che comprensibilmente entrava in campo perché spaventato alla vista del figlio che sembrava in pericolo di vita, e di altri due genitori che pure entravano nel recinto di gioco per accertarsi dell’accaduto e per poter prestare, essendo medici, le prime cure. La Commissione ritiene di dover accogliere il reclamo. Infatti, premesso che effettivamente, a seguito del pugno subito dal Pitzalis, lo stato d’animo dei calciatori e dello stesso arbitro non consentiva la prosecuzione della partita, non si può concordare con il Giudice Sportivo che ha attribuito la responsabilità della sospensione della gara ad entrambe la società; dagli atti risulta inequivocabilmente che il fatto è stato determinato unicamente dal gravissimo atto di violenza del Murru ( per il quale appare assai blanda la sanzione inflitta della squalifica per soli tre mesi e mezzo), che non può in alcun modo essere giustificato, mentre invece appare comprensibile la reazione del genitore del Pitzalis, visibilmente disperato per quanto accaduto al figlio, e degli altri sostenitori della società Quartu 2000 che doverosamente entravano in campo per soccorrere il calciatore gravemente infortunato. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA in accoglimento del reclamo, di annullare la sanzione inflitta alla società Quartu 2000 della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, confermando la sanzione della perdita della gara a carico della società La Palma Monteurpinu. Dispone il non addebito della tassa.
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