COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MURAVERA ( Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S.C.U. n° 17 del 29.11.2007. Gara Muravera / Calcio Pirri del 25.11.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 10 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MURAVERA ( Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S.C.U. n° 17 del 29.11.2007. Gara Muravera / Calcio Pirri del 25.11.2007. La Pol. Muravera proponeva rituale reclamo avverso l’inibizione del proprio dirigente Palleschi Franco sino al 30.11.2008 per avere tenuto una condotta violenta nei confronti dell’arbitro ed in particolare per avergli dato una gomitata sullo stomaco ed uno schiaffo alla gola e per averlo ripetutamente ingiuriato. La reclamante contestava il contenuto del provvedimento impugnato assumendo in particolare che nel caso in oggetto non vi sarebbe stato alcun atto di violenza e precisando che l’intervento del dirigente veniva motivato dal fatto che questi sarebbe intervenuto nel campo di gioco con una certa veemenza al solo fine di indurre il direttore di gara ad interrompere l’incontro in quanto il proprio figlio, tesserato con il Muravera, rovinava nel terreno di gioco a causa di un intervento del tutto involontario da parte di un giocatore della squadra avversaria che gli provocava un trauma all’emitorace che causava delle notevoli difficoltà respiratorie al giovane tesserato. La reclamante aggiungeva che, in conseguenza del fatto che l’arbitro non avrebbe arrestato il gioco, il proprio dirigente si precipitava in campo in preda ad un particolare stato emotivo e cercava di avvicinarsi al direttore di gara probabilmente spingendolo al solo fine di farsi largo per poter soccorrere il proprio figlio. Per quanto sopra la Pol. Muravera chiedeva l’accoglimento del reclamo ed in subordine la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. La Commissione esaminati gli atti e constatato che dal contenuto del rapporto di gara emerge in maniera chiara e circostanziata che il Palleschi si sia reso responsabile di un atteggiamento censurabile, in quanto è pacifico che abbia quantomeno spintonato ed ingiuriato il direttore di gara, ritiene, tuttavia, che i fatti di cui sopra debbano comunque trovare una parziale giustificazione nella evidente situazione emotiva in cui ebbe a trovarsi il dirigente nel caso di specie. Infatti il Palleschi era in preda ad una situazione del tutto particolare in considerazione del fatto che vedeva il proprio figlio in terra con una palese difficoltà respiratoria tanto da indurre a chiedere l’intervento di un soccorritore che accertasse l’effettiva condizione di salute del ragazzo il quale, tra l’altro, veniva successivamente accompagnato presso il pronto soccorso dell’Opedale di Muravera dove gli venivano assegnati giorni due di assoluto riposo. Pertanto la situazione sopra rappresentata, rafforzata dalla probabilità che il direttore di gara ( che seppure convocato non si presentava senza addurre valide giustificazioni) non si fosse reso conto del fatto che il Palleschi fosse il genitore del ragazzo infortunato e che, quindi, assumeva seppure involontariamente, un comportamento eccessivamente rigido nei confronti del reclamante, giustifica un’equa riduzione della sanzione inflitta che deve essere contenuta nel termine minore del 31 maggio 2008 e ciò anche in considerazione del fatto che il Palleschi, dopo l’accaduto, ebbe a scusarsi nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre l’inibizione al Sig. Palleschi Franco al 31.05.2008 disponendo il non incameramento della tassa.
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