COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 10/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della ASD Palazzi avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Tarchi Francesco per quattro gare. (C.U. N.25 del 6/12/2007.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 10/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109 stagione sportiva 2007/08 Reclamo della ASD Palazzi avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Tarchi Francesco per quattro gare. (C.U. N.25 del 6/12/2007.) Per aver offeso il D.G. il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Mentre abbandonava il campo, si toglieva la fascia di capitano e la lanciava in direzione dell’arbitro, senza raggiungerlo. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per quattro, anche in considerazione dell’aggravante prevista per la qualifica di capitano. Avverso tale decisione propone reclamo la società ASD Palazzi, ritenendo il provvedimento del G.S. eccessivo rispetto al reale comportamento tenuto dal proprio tesserato. A tal fine la reclamante sostiene che la frase offensiva era rivolta ad un calciatore avversario che, precedentemente, aveva offeso il proprio tesserato. Inoltre la reclamante sostiene che non era intenzione del giocatore lanciare la fascia di capitano verso l’arbitro, bensì verso il vice capitano della propria squadra che, al momento dell’espulsione, si trovava vicino al D.G. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che l’offesa contestata era rivolta a lui e non ad altri, in quanto al momento del fatto non erano presenti altri calciatori nelle sue vicinanze. Per quanto concerne l’episodio del lancio della fascia di capitano il D.G. conferma che la stessa venne scagliata verso di lui e che il vice capitano della ASD Palazzi la raccolse, soltanto dopo che il capitano della squadra aveva abbandonato il terreno di gioco. Alla luce degli atti in possesso questa C.D. ritiene provati i fatti ascritti al calciatore in questione e congrua la sanzione del G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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