COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 10/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 099 Stagione sportiva 2007 – 08 Reclamo della U.S. AMBRA avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Morbidelli Matteo fino al 06/04/2008. C.U. n.25 del 06/12/2007.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 10/1/2008 . Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 099 Stagione sportiva 2007 – 08 Reclamo della U.S. AMBRA avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Morbidelli Matteo fino al 06/04/2008. C.U. n.25 del 06/12/2007. Dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, il calciatore in oggetto si rivolgeva all’arbitro in modo offensivo e, allontanandosi dal terreno di gioco, sputava verso il D.G. senza peraltro raggiungerlo. Con queste motivazioni il G.S. squalificava il calciatore in questione fino al 6/4/2008. Avverso la decisione del G.S. avanza reclamo la società AMBRA, la quale contesta quanto riportato dall’arbitro nel suo rapporto gara. Secondo la reclamante ,infatti, il proprio tesserato sarebbe stato ammonito per la seconda volta in seguito alle proteste contro una decisione tecnica dell’arbitro e non, come descritto nel rapporto gara, per aver sgambettato un giocatore avversario; Non avrebbe rivolto frasi intimidatorie all’arbitro; Conferma l’episodio dello sputo che, però, pur essendo diretto verso il D.G. non era a lui indirizzato. La società chiede infine di essere ascoltata. In data 04/01/2008 compariva davanti questa C.D. il sig. Gostinelli Franco in rappresentanza della U.S. AMBRA,come da giusta delega in atti. Quest’ultimo oltre a confermare quanto riportato nel reclamo, precisa che il calciatore al momento dello sputo si trovava a circa dieci metri dall’arbitro. Per tutti i motivi esposti in sede di reclamo la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica. L’arbitro nel suo circostanziato supplemento di rapporto gara precisa meglio quanto già descritto in sede di rapporto gara. Infatti per quanto concerne l’episodio dello sputo il D.G. dichiara che:” il morbidelli sputò a terra con gesto di stizza e di disappunto verso la mia direzione”. Dichiara, altresì, che lo sputo era diretto verso ma non contro di lui. Alla luce di tali precisazioni emerge in maniera chiara che il gesto dello sputo appare connotato da motivi di disappunto e di stizza nei confronti dell’arbitro e non certamente dalla volontà di volerlo colpire. Proprio per tale motivo questa Commissione Disciplinare ritiene opportuno ridurre la sanzione del G.S. che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, appare eccessiva rispetto al reale comportamento tenuto dal calciatore in questione. Appare congruo, pertanto, sanzionare il comportamento del sig. Morbidelli Matteo con una squalifica fino al 06/02/2008. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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