COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. COSTANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. NUOVA PONTANO – COSTANO DISPUTATA IL 09.12.2007 A SPOLETO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
2ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. COSTANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
A.S. NUOVA PONTANO - COSTANO DISPUTATA IL 09.12.2007 A SPOLETO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CIANETTI ROBERTO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.01.08, la seguente decisione.
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della
sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Esaminati i chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione dinanzi questa Commissione;
ritenuto non accertata l’esatta dinamica dell’azione posta in essere dal Cianetti soprattutto dal
punto di vista oggettivo, equo appare la riduzione della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore
Cianetti Roberto a tre giornate effettive di squalifica.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Costano, riduce la squalifica inflitta
dal G.S. al calciatore Cianetti Roberto a tre giornate effettive di gara.
_ ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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