COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. ELCE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.S. PONTE DELLA PIETRA – ELCE DISPUTATA IL 09.12.2007 A PONTE DELLA PIETRA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GONNELLINI ANDREA PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. ELCE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.S. PONTE DELLA PIETRA - ELCE DISPUTATA IL 09.12.2007 A PONTE DELLA PIETRA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GONNELLINI ANDREA PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Considerato che l’azione posta in essere dal calciatore Gonnellini Andrea può, in ipotesi, (mancanza di prove certe) attribuirsi anche a fatti estranei alla volontà dello stesso, ritiene adeguata ridurre la sanzione comminata da cinque a tre giornate di squalifica. P.Q.M. delibera, in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S. Elce, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Gonnellini Andrea a tre giornate effettive di gara. _ ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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