COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale GIOVANISSIMI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO – JULIA SPELLO DA DISPUTARE IL 16.12.2007 A PONTE NUOVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
GIOVANISSIMI REGIONALI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA TORGIANO - JULIA SPELLO DA DISPUTARE IL 16.12.2007 A PONTE NUOVO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 19 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 20.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER LA RIPETIZIONE DELLA GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.01.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: ripetizione della
gara, per impossibilità causa neve di raggiungere il campo sportivo di Pontenuovo di
Torgiano.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Considerato che il G.S. non ha svolto alcuna indagine utile all’accertamento della reale
situazione di transitabilità delle strade del territorio.
Visto altresì l’attestazione rilasciata dall’agente di Polizia Municipale del Comune di Spello che
evidenzia la particolare situazione venutasi a creare il 16.12.2007 a causa di una precipitazione
nevosa che ha determinato l’assoluta impossibilità da parte della società Spello di raggiungere il
campo sportivo di Pontenuovo di Torgiano.
P.Q.M.
Delibera, di riconoscere la sussistenza della causa di forza maggiore e per l’effetto annulla il
provvedimento del G.S., ordinando la ripetizione della gara.
Dispone trasmettersi gli atti alla Segreteria del C.R.U. per quanto di propria competenza.
_ ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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