• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento della Procura Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Bisognano Leonardo – arbitro;
per rispondere:
•della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40,
comma 2 punto g) del Regolamento dell’AIA vigenti all’epoca dei fatti e del vigente
Regolamento A.I.A. secondo i quali gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni
con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza
di giudizio” e sono obbligati “ad assolvere con tempestività e con massima fedeltà al
potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento della Procura Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Bisognano Leonardo - arbitro;
per rispondere:
•della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40,
comma 2 punto g) del Regolamento dell’AIA vigenti all’epoca dei fatti e del vigente
Regolamento A.I.A. secondo i quali gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni
con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza
di giudizio” e sono obbligati “ad assolvere con tempestività e con massima fedeltà al
potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”.
F A T T O
Con lettera nr. 728/735pf06-07/SP/ma del 12.10.2007 del Procuratore Federale, deferiva a
questa Commissione Disciplinare Territoriale l’incolpato in premessa indicato, per
rispondere della violazione ascritta.
E’ presente l’Avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale della
F.I.G.C..
Dagli atti del giudizio risulta in maniera incontestabile la responsabilità dell’incolpato per i
fatti ascritti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti in assenza dell’incolpato,
regolarmente convocato e con la presenza del rappresentante della Procura Federale che
ha chiesto l’applicazione della sanzione della sospensione di mesi tre per i fatti di cui
sopra, delibera di comminare all’arbitro Bisognano Leonardo la sospensione di mesi due
tenuto conto delle particolari condizioni che si erano venute a creare nel dopo partita.
Si ordina la trasmissione del presente provvedimento al C.R.U. per quanto di competenza.
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Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento della Procura Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
_ Sig. Bisognano Leonardo – arbitro;
per rispondere:
•della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40,
comma 2 punto g) del Regolamento dell’AIA vigenti all’epoca dei fatti e del vigente
Regolamento A.I.A. secondo i quali gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni
con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza
di giudizio” e sono obbligati “ad assolvere con tempestività e con massima fedeltà al
potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione”."