COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA – ANGELANA DISPUTATA IL 19.12.2007 A ORTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D ORTANA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ORTANA - ANGELANA DISPUTATA IL 19.12.2007 A ORTE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CEGLIA PAOLO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dagli atti ufficiali di gara e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro emerge la particolare violenza dell’intervento del sig. Ceglia Paolo nei confronti del calciatore avversario nonché la gravità del comportamento offensivo e minacciso tenuto nei confronti dell’arbitro, tanto che solo l’intervento dei compagni di squadra del sig. Ceglia ha evitato che quest’ultimo entrasse a contatto con il direttore di gara. Si ritiene pertanto che la sanzione irrogata dal G.S. debba essere confermata in quanto commisurata alla gravità dei fatti. P.Q.M. respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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