COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. ATLETICO PERUGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO PERUGIA – PIERANTONIO DISPUTATA IL 09.12.2007 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 052 del 11/01/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C.D. ATLETICO PERUGIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO PERUGIA - PIERANTONIO DISPUTATA IL 09.12.2007 A PRETOLA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 12.12.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER L’AMMENDA €.500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Visti gli atti del procedimento e sentito a chiarimento il rappresentante della società reclamante questa Commissione ritiene equo ridurre la sanzione dell’ammenda ad €. 300,00, in quanto la società si è adoperata per il rispetto delle norme di sicurezza del campo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società F.C.D. Atletico Perugia, riduce l’ammenda inflitta dal G.S. ad €. 300,00. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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