COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ LYCIA AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO; AMMENDA DI EURO 100,00) IN MERITO ALLA GARA 8000 CALCIO / LYCIA DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 16 DEL 29/11/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 17/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA S.P. 8000 CALCIO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA 8000 CALCIO / LYCIA DEL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 16 DEL 29/11/07 DELEGAZIONE PROV.LE DI L’AQUILA) Con reclamo ritualmente proposto, la Soc. 8000 Calcio ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Soc. Lycia per aver quest’ultima consentito al proprio allenatore di restare ai bordi del campo nonostante fosse stato allontanato dal direttore di gara. Osserva la Commissione che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. La circostanza lamentata dalla Società reclamante, seppure rispondente al vero, non avrebbe comunque influito sull’esito della gara con la conseguenza che il reclamo deve essere respinto con conferma del risultato acquisito sul campo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it