COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ARCOBALENO AVVERSO LE DECISONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3; SQUALIFICA CALCIATORE GIORGIO MIRAGLIO FINO AL 30.06.08) IN RELAZIONE ALLA GARA ARCOBALENO / TREGLIO DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE B (C.U. n° 16 DEL 29/11/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ARCOBALENO AVVERSO LE DECISONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3; SQUALIFICA CALCIATORE GIORGIO MIRAGLIO FINO AL 30.06.08) IN RELAZIONE ALLA GARA ARCOBALENO / TREGLIO DISPUTATA IL 25/11/07 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE B (C.U. n° 16 DEL 29/11/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.S. ARCOBALENO ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara che avrebbero condotto il l’arbitro a proseguirla pro forma, in quanto impossibilitato a portarla a termine in conseguenza di un pugno subito sul dorso da un calciatore non meglio identificato della società ricorrente. Ha dedotto l’appellante che in realtà non sarebbero sussistite le ragioni per adottare un simile provvedimento, in quanto il direttore di gara avrebbe regolarmente portato a termine la stessa, sia per le condizioni fisiche che psichiche visto che lo stesso avrebbe solo subito uno strattonamento e non un pugno, di talché non avrebbe riportato l’impedimento descritto. Quanto alla sanzione inflitta al capitano, la stessa società ha prodotto una dichiarazione a firma del calciatore D’Antuoni Fabrizio con la quale quest’ultimo ha riconosciuto la propria responsabilità in ordine al fatto non regolamentare contestato al capitano. L’arbitro, in sede di supplemento, ha precisato che, in realtà, si sarebbe trattato di un pugno all’altezza della dorsale sinistra che lo avrebbe fatto accasciare per ben due volte e che, pertanto, non si sarebbe più trovato nelle condizioni per portare regolarmente a termine la gara, decidendo, quindi, di continuarla pro forma, vista anche l’assenza delle Forze dell’Ordine. Ha, inoltre, aggiunto che sull’appartenenza del responsabile del gesto violento alla società Frisa non vi sarebbero stati dubbi, in quanto aveva riconosciuto il colore della maglia, anche se non aveva potuto identificare il calciatore responsabile. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la decisione impugnata deve essere confermata, atteso che non si può dubitare della limitazione delle piene facoltà fisiche e mentali subite dal direttore di gara che ha, comunque, impedito allo stesso di poter portare regolarmente a compimento la gara. Al riguardo appare sintomatico di tale limitazione il certificato medico allegato agli atti e rilasciato dal pronto Soccorso dell’Ospedale civile di Lanciano, attestante le lesioni subite con prognosi di giorni 3, salvo complicazioni. Per quanto concerne, invece, la sanzione inflitta al calciatore Miraglio Giorgio, nell’occasione capitano della squadra, la stessa deve essere revocata, in considerazione dell’esplicito riconoscimento di responsabilità fatto pervenire dal calciatore D’Antuoni Fabrizio, nei cui confronti dovrà assumere provvedimenti il competente G.S., cui vanno rimessi gli atti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di revocare la squalifica inflitta al calciatore Miraglio Giorgio e di rimettere gli atti al competente G.S. per i provvedimenti di competenza a carico del calciatore D’Antuoni Fabrizio. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it