COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PIANOLA AVVERSO LA DECISONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 E AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PIO / PIANOLA DISPUTATA L’11/11/07 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 13 DEL 15/11/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PIANOLA AVVERSO LA DECISONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA PER 0 – 3 E AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DI ENTRAMBE LE SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA SAN PIO / PIANOLA DISPUTATA L’11/11/07 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE A (C.U. n° 13 DEL 15/11/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.C. PIANOLA ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. a seguito di provvedimento di sospensione della gara decretata dall’arbitro a seguito di una rissa che si sarebbe verificata in campo al 40° del secondo tempo e che sarebbe proseguita nonostante l’invito del direttore di gara a desistere da tale comportamento. Ha dedotto l’appellante che in realtà non vi sarebbe stata alcuna rissa in campo ma semplicemente una discussione tra le parti a seguito di un infortunio subito da un calciatore del S. Pio e dell’intervento di un avversario che pretendeva di portarlo fuori dal campo per riprendere il gioco. Ha pertanto chiesto revocarsi la sanzione della perdita della gara con la conferma del risultato conseguito sul campo e la revoca dell’ammenda. La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali ha ugualmente affermato che non sussistevano le ragioni per la sospensione della gara ed ha pertanto concluso per la ripetizione della stessa. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, nell’occasione, vi sarebbero state reciproche spinte ed un calciatore del Pianola avrebbe colpito con un calcio un dirigente del S. Pio. Dopo aver atteso due minuti, constatato che la zuffa sarebbe proseguita, lo stesso ha ritenuto di sospenderla. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la decisione impugnata non appare adeguata, visto che quest’ultimo non ha adottato alcun provvedimento per far sì che tornasse l’ordine sul campo e che nella fattispecie non può parlarsi di una rissa generale atteso che i fatti si sono concretizzati in alcune spinte reciproche ed in un calcio inferto da un calciatore ad un dirigente. Non ricorrendo, pertanto, i presupposti per la sospensione della gara, ritiene la Commissione di dover disporre la ripetizione della stessa. Ritiene inoltre la stessa Commissione che debba essere confermata la sanzione pecuniaria dell’ammenda, in considerazione che i fatti contestati sono obiettivamente accaduti e che la stessa è da considerarsi congrua ed adeguata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di disporre la ripetizione della gara in oggetto confermando nel resto la impugnata decisione. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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