COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HATRIA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20.03.2008 DEL CALCIATORE SCHIPA MARCO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI CALCIO / HATRIA DISPUTATA IL 02/12/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI (C.U. n° 18 DEL 06/12/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HATRIA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 20.03.2008 DEL CALCIATORE SCHIPA MARCO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI CALCIO / HATRIA DISPUTATA IL 02/12/07 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI (C.U. n° 18 DEL 06/12/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Hatria ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Schipa Marco, tenuto un comportamento offensivo, minaccioso e violento nei confronti del direttore di gara al quale dava anche una spinta. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Schipa si è solo limitato a protestare, senza mai usare violenza e senza mai tenere comportamenti minacciosi o offensivi chiedendo la revoca o la riduzione della sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che lo Schipa, che si trovava alle sue spalle, gli prendeva il braccio sinistro facendolo girare quasi per richiamare la sua attenzione, senza spingrerlo. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere ridotta in considerazione del fatto che l’art. 19, punto a lettera d, C.G.S. prevede la squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie, va considerato che il comportamento dello Schipa, pur integrando la fattispecie della condotta violenta, non appare di particolare gravità essendosi concretizzato in uno strattonamento finalizzato a richiamare l’attenzione del direttore di gara per protestare contro una sua decisione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Schipa Marco a otto gare, disponendo restituirsi la tassa d’appello se versata.
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