COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ CASTELLUCCIO (GIOVANISSIMI PROVINCIALI) AVVERSO INIBIZIONE SIGNOR PALERMO GIUSEPPE ED AMMENDA DI EURO 150.00, COME DA CU N.11 DEL 29.11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 16/1/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ CASTELLUCCIO (GIOVANISSIMI PROVINCIALI) AVVERSO INIBIZIONE SIGNOR PALERMO GIUSEPPE ED AMMENDA DI EURO 150.00, COME DA CU N.11 DEL 29.11.2007. Letto il ricorso proposto dalla società CASTELLUCCIO (giovanissimi provinciali) avverso l’inibizione inflitta al signor PALERMO GIUSEPPE fino al 29.01.2008 e l’ammenda di € 150.00 alla società, come pubblicato sul CU n.11 del 29.11.2007; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G.; Considerato che l’arbitro nella disposta audizione non ha riconosciuto nel Presidente della società Castelluccio, signor Palermo Giuseppe, l’autore dell’ingresso non autorizzato sul terreno di gioco e della successiva offesa ai danni del D.G.; Evidenziato, altresì, che sussiste la responsabilità oggettiva della società reclamante per aver consentito l’ingresso sul terreno di gioco a persone non autorizzate; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto ricorso annulla la inibizione inflitta al signor Palermo Giuseppe; - conferma l’ammenda di € 150.00 a carico della società reclamante; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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